PARERI DI CAMERA E SENATO
Lo scorso 27 giugno le competenti commissioni di Camera (VIII Commissione – Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici) e Senato (XIII Commissione – Territorio, A...
Lo scorso 27 giugno le competenti commissioni di Camera (VIII
Commissione – Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici) e Senato (XIII
Commissione – Territorio, Ambiente, beni ambientali) hanno espresso
il proprio parere al Governo sullo Schema di decreto legislativo
concernente ulteriore modifiche al D.lgs. n. 152/2006, recante
norme in materia ambientale.
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni ed in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse dello Schema, sono stati evidenziati sia nel parere reso dalla Camera sia in quello del Senato i temi relativi al deposito temporaneo di rifiuti, alla disciplina delle terre e rocce da scavo e al trasporto di propri rifiuti.
Sul deposito temporaneo, entrambe le Commissioni hanno rilevato l’opportunità che lo stesso venga definito quale: “deposito dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” ma nel parere della Commissione del Senato viene, anche, precisato che “il deposito temporaneo non può avere una durata superiore ad un anno; se le quantità annuali di rifiuti in deposito sono superiori a 10 mc di rifiuti pericolosi o a 20 mc di rifiuti non pericolosi o complessivamente a 20 mc di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore a tre mesi, salvo che nelle piccole isole nelle quali resta fermo il termine di un anno, indipendentemente dalle quantità annuali prodotte” .
Per quanto concerne le terre e rocce da scavo, in entrambi i pareri è stata evidenziata la necessità di prevedere forme distinte di disciplina a seconda che le stesse siano prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale integrata ovvero di opere minori sottoposti alla procedura di “licenza edilizia” o dichiarazione di inizio attività.
La Commissione del Senato, in particolare, ha rilevato la necessità di prevedere che “le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale integrata e destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti se ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; la certezza dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere dimostrata tramite la predisposizione di apposito progetto, dal quale devono risultare il sito, le condizioni e le modalità di detto utilizzo, compresi i tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno; il progetto e le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono valutati ed approvati dall`autorita` titolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione ambientale integrata del progetto dell’opera o dell`attività principale dalla quale le terre e rocce da scavo sono prodotte”.
Dopo i pareri da parte delle Commissioni parlamentari, il Governo, tenuto conto delle osservazioni emerse, trasmetterà nuovamente lo Schema alle Camere, per un secondo, ulteriore parere prima della sua adozione definitiva, come previsto dalla legge di delega n. 308/04.
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni ed in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse dello Schema, sono stati evidenziati sia nel parere reso dalla Camera sia in quello del Senato i temi relativi al deposito temporaneo di rifiuti, alla disciplina delle terre e rocce da scavo e al trasporto di propri rifiuti.
Sul deposito temporaneo, entrambe le Commissioni hanno rilevato l’opportunità che lo stesso venga definito quale: “deposito dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti” ma nel parere della Commissione del Senato viene, anche, precisato che “il deposito temporaneo non può avere una durata superiore ad un anno; se le quantità annuali di rifiuti in deposito sono superiori a 10 mc di rifiuti pericolosi o a 20 mc di rifiuti non pericolosi o complessivamente a 20 mc di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore a tre mesi, salvo che nelle piccole isole nelle quali resta fermo il termine di un anno, indipendentemente dalle quantità annuali prodotte” .
Per quanto concerne le terre e rocce da scavo, in entrambi i pareri è stata evidenziata la necessità di prevedere forme distinte di disciplina a seconda che le stesse siano prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale integrata ovvero di opere minori sottoposti alla procedura di “licenza edilizia” o dichiarazione di inizio attività.
La Commissione del Senato, in particolare, ha rilevato la necessità di prevedere che “le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale integrata e destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti se ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; la certezza dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere dimostrata tramite la predisposizione di apposito progetto, dal quale devono risultare il sito, le condizioni e le modalità di detto utilizzo, compresi i tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno; il progetto e le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono valutati ed approvati dall`autorita` titolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione ambientale integrata del progetto dell’opera o dell`attività principale dalla quale le terre e rocce da scavo sono prodotte”.
Dopo i pareri da parte delle Commissioni parlamentari, il Governo, tenuto conto delle osservazioni emerse, trasmetterà nuovamente lo Schema alle Camere, per un secondo, ulteriore parere prima della sua adozione definitiva, come previsto dalla legge di delega n. 308/04.
A cura di Paolo
Oreto
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