PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI A GARE DI PROGETTAZIONE
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 1 del 29 marzo scorso, in riferimento ad un quesit...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la determinazione n. 1 del 29 marzo scorso,
in riferimento ad un quesito posto dall’OICE in merito alla
trasparenza della partecipazione alle gare per servizi di
progettazione che ha chiesto un parere circa la legittima
partecipazione ad una medesima gara di progettazione di un primo
concorrente (società non quotata in Borsa), componente di
un’associazione temporanea di progettisti, e di un secondo
soggetto, componente di altro raggruppamento, a sua volta
partecipato dal primo concorrente nella misura del 19,50%
interviene sull’argomento sottoposto e dopo l’audizione dell’ANCE,
dell’ANCI e dell’OICE. L’Autorità dopo le necessarie premesse e
successivamente alle considerazioni sulla normativa vigente, e sul
fatto che la problematica sollevata dall’OICE riveste carattere
generale ed attiene ad una eventuale ipotesi di collegamento tra
soggetti partecipanti, in diversi raggruppamenti temporanei, alla
medesima gara di progettazione conclude precisando che:
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, disciplina le situazioni di controllo e di collegamento con riferimento sia al momento della partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici (art. 34, comma 2), sia alla incompatibilità per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle successive gare d’appalto o di concessione dei lavori progettati (art. 90, comma 8);
- l’art. 2359 c.c., oltre ad individuare le fattispecie di controllo societario, stabilisce, al terzo comma, anche le ipotesi di collegamento presunto, individuando due distinte soglie di partecipazione azionaria che fanno supporre l’esercizio di un’influenza notevole di una società sull’altra, a seconda che la società abbia o meno azioni quotate in borsa; qualora si verifichi il ricorrere di una delle due fattispecie suindicate, non vi è alcun bisogno di ulteriori indagini e il collegamento, basato su elementi presuntivi inderogabili, si considera come accertato;
- l’art. 2359 c.c., terzo comma, non esaurisce tutte le possibili fattispecie di collegamento fra concorrenti, rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare pubbliche; esistono, infatti, altre situazioni che possono dar origine ad ipotesi di collegamento sostanziale, il cui principale fattore sintomatico è la riconducibilità di due o più offerte ad un medesimo centro decisionale o di interessi.
A cura di Paolo
Oreto
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