PEC: Sulla Gazzetta un decreto con nuovi obblighi per Ordini e Collegi
Sulla Gazzetta ufficiale n. 83 di ieri 9 aprile è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 marzo 2013 recante "Indice nazionale ...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 83 di ieri 9 aprile è stato pubblicato
il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 marzo
2013 recante "Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC) ".
Il decreto in argomento è stato emanato in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Ricordiamo che:
L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal Ministero dello Sviluppo economico che si avvale di InfoCamere ed è incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico. L'INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti".
Con il decreto in argomento ed, in particolare con l'articolo 4 dello stesso vengono definite le modalità di costituzione e aggiornamento dell'IMI-PEC e viene precisato che la Sezione Imprese è realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC mentre la Sezione Professionisti è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti.
Nel decreto viene precisato, altresì, che in fase di prima applicazione gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni mentre InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.
Il decreto in argomento è stato emanato in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente "Codice delle amministrazione digitale", introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Ricordiamo che:
- l'articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata rispettivamente al Registro delle Imprese e agli Ordini Collegi professionali di appartenenza;
- l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese.
L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal Ministero dello Sviluppo economico che si avvale di InfoCamere ed è incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico. L'INI-PEC è suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti".
Con il decreto in argomento ed, in particolare con l'articolo 4 dello stesso vengono definite le modalità di costituzione e aggiornamento dell'IMI-PEC e viene precisato che la Sezione Imprese è realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC mentre la Sezione Professionisti è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti.
Nel decreto viene precisato, altresì, che in fase di prima applicazione gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni mentre InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
DecretoIL NOTIZIOMETRO