PERMESSO DI COSTRUIRE E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SUBORDINATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. ...
A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di
costruire è subordinato alla certificazione energetica
dell’edificio, così come previsto dall’articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al
reimpiego delle acque meteoriche.
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio.
Vengono citati i suddetti commi, rispettivamente n. 288 dell’art. 1 e n. 282 dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in quanto entrambi nascondono delle insidie di non poco conto che vanno necessariamente esaminate.
Per quanto concerne il primo comma citato, c’è da sottolineare che in esso vi sono diversi punti oscuri, ovvero:
Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio.
Vengono citati i suddetti commi, rispettivamente n. 288 dell’art. 1 e n. 282 dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in quanto entrambi nascondono delle insidie di non poco conto che vanno necessariamente esaminate.
Per quanto concerne il primo comma citato, c’è da sottolineare che in esso vi sono diversi punti oscuri, ovvero:
- innanzitutto il comma così com’è scritto evidenzia una limitata applicazione che, come troppo spesso avviene in Italia, può comportare parecchia confusione nella sua applicazione; vale infatti dal primo gennaio 2009 sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005 ovvero le celebri Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
- Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, ma quest’ultima non è una norma vincolante, ma solo di indirizzo per le Regioni per la predisposizione della certificazione; solo poche Regioni hanno anticipato i tempi definendo in criteri per la certificazione energetica in assenza delle Linee Guida nazionali, ma per tutte le altre Regioni non è assolutamente obbligatorio conoscere il concetto di “certificazione energetica”. In realtà, esiste l’attestato di qualificazione energetica, ma nella pratica questo è solo un’asseverazione da parte del direttore dei lavori che può essere utilizzato solo ai fini fiscali per ottenere le detrazioni fiscali ma non in ambito edilizio (infatti il decreto è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).
- In ultima analisi la certificazione energetica delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche nessuno sa cosa sia.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Finanziaria 2008.pdfLink Correlati
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