PERMESSO DI COSTRUIRE O SEMPLICE ISTANZA?
La chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tal...
La chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una
vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai
materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso
di costruire.
Il Tar di Napoli con sentenza n. 10444 del 2006 ha rigettato il ricorso che vedeva contrapposti i proprietari di un immobile e il Comune di Pignataro Maggiore.
Il fatto ha inizio quando i proprietari del fabbricato, destinato ad attività produttiva, presentavano all’Ufficio tecnico comunale istanza per la chiusura mediante tompagni della tettoia preesistente, già computata ai fini del rapporto volumetrico e di copertura in sede di rilascio della concessione. L’ufficio tecnico del Comune con relativo provvedimento ne aveva rigettato l’istanza in quanto i lavori oggetto dell’istanza stessa erano in contrasto con il PRG.
I proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Infatti, sostengono i proprietari dell’immobile che la chiusura mediante blocchetti di cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento del pavimento, della preesistente tettoia coperta costituendo una mera pertinenza dell’officina e non comportando alcun aumento di volumetria o di superficie, né tantomeno un cambio di destinazione d’uso, bensì un mero adeguamento funzionale di un ambiente volumetrico c, non necessita il rilascio di permesso di costruire ma di semplice atto autorizzatorio o DIA, come previsto dalla Legge Regionale n.19/21.
I giudici del IV sezione del Tribunale Amministrativo di Napoli con sentenza n. 10444/06 hanno rigettato entrambe le motivazioni.
La prima motivazione è stata rigettata in quanto il Responsabile del procedimento con apposito provvedimento aveva dichiarato che i lavori non erano conformi all’attuale PRG, ovvero richiamando per relationem un altro documento comunque non estraneo.
Il ricorso alla motivazione "per relationem" deve considerarsi valido se il richiamo viene effettuato agli atti presupposti ed istruttori appartenenti alla serie procedimentale vera e propria, e non già ad atti del tutto estranei al procedimento stesso. (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 dicembre 2004 , n. 19724).
Per la seconda motivazione i giudici hanno affermato che ai sensi dell’art. 31 lett.d) legge 5 agosto 1978 n. 457, 2, ed ora dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 si ha ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire, quando si realizzi una trasformazione di un immobile tale da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso di costruire.
Nel caso in esame, la chiusura della preesistente tettoia adiacente al manufatto principale (la cui superficie coperta, compresa la tettoia, è di mq.281,58) mediante blocchetti di cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento del pavimento, con la previsione di un’ampia porta lato sud per l’accesso veicolare ed una pedonale adiacente il fabbricato principale, nonché la realizzazione di due finestre sul lato est e di una porta lato nord costituisce intervento che per dimensioni, caratteristiche e natura necessita di rilascio di permesso di costruire.
Il Tar di Napoli con sentenza n. 10444 del 2006 ha rigettato il ricorso che vedeva contrapposti i proprietari di un immobile e il Comune di Pignataro Maggiore.
Il fatto ha inizio quando i proprietari del fabbricato, destinato ad attività produttiva, presentavano all’Ufficio tecnico comunale istanza per la chiusura mediante tompagni della tettoia preesistente, già computata ai fini del rapporto volumetrico e di copertura in sede di rilascio della concessione. L’ufficio tecnico del Comune con relativo provvedimento ne aveva rigettato l’istanza in quanto i lavori oggetto dell’istanza stessa erano in contrasto con il PRG.
I proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
- violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art.3 della legge n. 241 del 1990;
- violazione e falsa applicazione della 17.8.1942, n.1150, della legge n.765/67, 10/77,47/85 e violazione della legge regionale n.19/2001; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Infatti, sostengono i proprietari dell’immobile che la chiusura mediante blocchetti di cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento del pavimento, della preesistente tettoia coperta costituendo una mera pertinenza dell’officina e non comportando alcun aumento di volumetria o di superficie, né tantomeno un cambio di destinazione d’uso, bensì un mero adeguamento funzionale di un ambiente volumetrico c, non necessita il rilascio di permesso di costruire ma di semplice atto autorizzatorio o DIA, come previsto dalla Legge Regionale n.19/21.
I giudici del IV sezione del Tribunale Amministrativo di Napoli con sentenza n. 10444/06 hanno rigettato entrambe le motivazioni.
La prima motivazione è stata rigettata in quanto il Responsabile del procedimento con apposito provvedimento aveva dichiarato che i lavori non erano conformi all’attuale PRG, ovvero richiamando per relationem un altro documento comunque non estraneo.
Il ricorso alla motivazione "per relationem" deve considerarsi valido se il richiamo viene effettuato agli atti presupposti ed istruttori appartenenti alla serie procedimentale vera e propria, e non già ad atti del tutto estranei al procedimento stesso. (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 dicembre 2004 , n. 19724).
Per la seconda motivazione i giudici hanno affermato che ai sensi dell’art. 31 lett.d) legge 5 agosto 1978 n. 457, 2, ed ora dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 si ha ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire, quando si realizzi una trasformazione di un immobile tale da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La chiusura mediante tompagni di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, può essere soggetta al permesso di costruire.
Nel caso in esame, la chiusura della preesistente tettoia adiacente al manufatto principale (la cui superficie coperta, compresa la tettoia, è di mq.281,58) mediante blocchetti di cemento vibrati, con realizzazione di massetto di cemento per livellamento del pavimento, con la previsione di un’ampia porta lato sud per l’accesso veicolare ed una pedonale adiacente il fabbricato principale, nonché la realizzazione di due finestre sul lato est e di una porta lato nord costituisce intervento che per dimensioni, caratteristiche e natura necessita di rilascio di permesso di costruire.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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