PIANO REGIONALE DI AZIONE AMBIENTALE
E’ sata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 6 del 28 marzo 2007, la Legge Regionale 19 marzo 2007, n° 14 denominata “Istituzione de...
E’ sata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n° 6 del 28 marzo 2007, la Legge Regionale 19 marzo 2007, n° 14
denominata “Istituzione del piano regionale di azione
ambientale.”
La legge istituisce il piano regionale di azione ambientale, denominato PRAA e ne definisce nei 5 articoli della Legge, l’ambito di intervento ed i contenuti nonché la relativa copertura finanziaria e l’entrata in vigore.
Il PRAA costituisce, secondo la norma “attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile”.
Assume carattere di “piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche”.
Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente.
Il PRAA, delinea quindi le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l’integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento:
La legge istituisce il piano regionale di azione ambientale, denominato PRAA e ne definisce nei 5 articoli della Legge, l’ambito di intervento ed i contenuti nonché la relativa copertura finanziaria e l’entrata in vigore.
Il PRAA costituisce, secondo la norma “attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile”.
Assume carattere di “piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche”.
Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente.
Il PRAA, delinea quindi le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l’integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento:
- emissioni in atmosfera e prevenzione dagli inquinamenti;
- difesa del suolo e risorse idriche;
- rischio sismico;
- aziende a rischio di incidente rilevante;
- aree protette e biodiversità;
- rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
- energia e miniere.
A cura di Davide
Crovetti
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