POSSIBILE ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI IN CASO DI ACQUISTO DI ALLOGGIO CONTIGUO
Nel caso di acquisto di un immobile contiguo a quello di appartenenza, che venga accorpato a quest'ultimo e rientrante nella tipologia di alloggi non di luss...
Nel caso di acquisto di un immobile contiguo a quello di
appartenenza, che venga accorpato a quest'ultimo e rientrante nella
tipologia di alloggi non di lusso, è possibile accedere alle
agevolazioni prima casa, sempreché vengano rispettati i requisiti
previsti dalla legge.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 142/E del 4 giugno che nella sua pronuncia ha tenuto in debita considerazione la volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa. In particolare, era stato prospettato un caso particolare che prevedeva l'acquisto di un piccolo alloggio adiacente ad un'altra abitazione già di proprietà (ricevuta per donazione prima della previsione normativa delle agevolazioni prima casa) e che i due alloggi verranno accorpati in un'unica unità abitativa avente le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. La domanda posta riguardava appunto la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni prima casa previste dal D.P.R. 131/1986.
L'Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, ricordato che per poter usufruire delle agevolazioni previste in tema di prima casa e quindi la possibilità di applicare l'imposta del 3 per cento agli atti di compravendita di abitazioni non di lusso, è necessario che:
Andando oltre, la risoluzione n. 25 del 2005, ha riconosciuto la possibilità di applicare le agevolazioni "prima casa" all'acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, ed ha ammesso a godere dei benefici anche il proprietario di alloggio, già acquisito con le suddette agevolazioni, in relazione all'atto di acquisto di altro immobile adiacente da accorpare al primo. Nel caso di specie, l'abitazione da ampliare è stata precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente ratione temporis. Tenuto conto della evidente volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l'Agenzia ha affermato che l'agevolazione va riconosciuta, purché i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969, restando ferma la ricorrenza di tutti gli altri requisiti, vale a dire l'ubicazione dell'immobile nel comune di residenza, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune, diversi dall'alloggio da ampliare, la novità nel godimento dell'agevolazione "prima casa".
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 142/E del 4 giugno che nella sua pronuncia ha tenuto in debita considerazione la volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa. In particolare, era stato prospettato un caso particolare che prevedeva l'acquisto di un piccolo alloggio adiacente ad un'altra abitazione già di proprietà (ricevuta per donazione prima della previsione normativa delle agevolazioni prima casa) e che i due alloggi verranno accorpati in un'unica unità abitativa avente le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. La domanda posta riguardava appunto la possibilità di poter usufruire delle agevolazioni prima casa previste dal D.P.R. 131/1986.
L'Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, ricordato che per poter usufruire delle agevolazioni previste in tema di prima casa e quindi la possibilità di applicare l'imposta del 3 per cento agli atti di compravendita di abitazioni non di lusso, è necessario che:
- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui é situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Andando oltre, la risoluzione n. 25 del 2005, ha riconosciuto la possibilità di applicare le agevolazioni "prima casa" all'acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, ed ha ammesso a godere dei benefici anche il proprietario di alloggio, già acquisito con le suddette agevolazioni, in relazione all'atto di acquisto di altro immobile adiacente da accorpare al primo. Nel caso di specie, l'abitazione da ampliare è stata precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente ratione temporis. Tenuto conto della evidente volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l'Agenzia ha affermato che l'agevolazione va riconosciuta, purché i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969, restando ferma la ricorrenza di tutti gli altri requisiti, vale a dire l'ubicazione dell'immobile nel comune di residenza, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune, diversi dall'alloggio da ampliare, la novità nel godimento dell'agevolazione "prima casa".
A cura di Ilenia
Cicirello
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