PRECISAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate ed il Dipartimento per le Politiche Fiscali, in occasione di incontri con la stampa specializzata, hanno fornito alcune precisazioni,...
L'Agenzia delle Entrate ed il Dipartimento per le Politiche
Fiscali, in occasione di incontri con la stampa specializzata,
hanno fornito alcune precisazioni, in via informale, sulle
disposizioni fiscali contenute nelle Manovra economico-finanziaria
per il 2006.
Questi ultimi chiarimenti informali si aggiungono, quindi, alle risposte fornite dalla stessa Agenzia in occasione del “Forum fiscale 2006 - Tutte le novità della Finanziaria”, che sono state riportate nel Comunicato ministeriale del 25 gennaio 2006.
In particolare, viene evidenziato quanto segue:
- in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa, possibile per tutti i beni immateriali e materiali, con eccezione delle aree edificabili, risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2004, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per quelli non ammortizzabili, è stata precisata l'applicabilità dei chiarimenti forniti nella Circolare ministeriale n.9/E/2002, emanata in occasione della precedente norma di rivalutazione, prevista dalla legge 448/2001;
- nell'ambito del principio di separazione tra valore imponibile fiscale e valore dichiarato nell'atto di compravendita di abitazioni e relative pertinenze, effettuata tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, è stato precisato che tale principio può essere applicato unicamente ai fabbricati censiti in catasto nella tipologia abitativa, ed alle relative pertinenze. Rimangono esclusi, quindi, gli immobili che, seppure di fatto utilizzati come abitazione, siano iscritti in catasto in una diversa categoria;
- per quanto riguarda le modifiche alle regole di deducibilità dei canoni per i contratti di leasing immobiliare, previste nell'attuale testo dell'art.102, comma 7, del TUIR - DPR 917/1986 così come modificato dall'art.5-ter della legge 248/2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla particolare ipotesi di leasing relativo ad un immobile realizzato in appalto;
- con riferimento alla riapertura dei termini, al 30 giugno 2006, per la rivalutazione delle aree edificabili o agricole possedute da privati non esercenti attività commerciale l'Agenzia ha precisato che, ai fini del calcolo della plusvalenza, l'applicazione di tale beneficio non esclude l'ulteriore rivalutazione del valore delle aree, effettuabile in base all'indice Istat, relativo ai prezzi al consumo delle famiglie. Ai sensi dell'art.68 del TUIR - DPR 917/1986, infatti, in caso di cessione di aree edificabili, la plusvalenza va determinata in base alla differenza tra corrispettivo percepito e costo d'acquisto del terreno aumentato degli oneri inerenti e rivalutato in base al suddetto indice Istat. Sulla base di quanto espresso dall'Agenzia, la rideterminazione del costo d'acquisto dell'area, effettuata in base alla disposizione agevolativa, non impedisce l'ulteriore rivalutazione del medesimo terreno in base all'indice Istat nel periodo intercorrente tra la rivalutazione e la successiva cessione del bene.
Questi ultimi chiarimenti informali si aggiungono, quindi, alle risposte fornite dalla stessa Agenzia in occasione del “Forum fiscale 2006 - Tutte le novità della Finanziaria”, che sono state riportate nel Comunicato ministeriale del 25 gennaio 2006.
In particolare, viene evidenziato quanto segue:
- in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa, possibile per tutti i beni immateriali e materiali, con eccezione delle aree edificabili, risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2004, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per quelli non ammortizzabili, è stata precisata l'applicabilità dei chiarimenti forniti nella Circolare ministeriale n.9/E/2002, emanata in occasione della precedente norma di rivalutazione, prevista dalla legge 448/2001;
- nell'ambito del principio di separazione tra valore imponibile fiscale e valore dichiarato nell'atto di compravendita di abitazioni e relative pertinenze, effettuata tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, è stato precisato che tale principio può essere applicato unicamente ai fabbricati censiti in catasto nella tipologia abitativa, ed alle relative pertinenze. Rimangono esclusi, quindi, gli immobili che, seppure di fatto utilizzati come abitazione, siano iscritti in catasto in una diversa categoria;
- per quanto riguarda le modifiche alle regole di deducibilità dei canoni per i contratti di leasing immobiliare, previste nell'attuale testo dell'art.102, comma 7, del TUIR - DPR 917/1986 così come modificato dall'art.5-ter della legge 248/2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla particolare ipotesi di leasing relativo ad un immobile realizzato in appalto;
- con riferimento alla riapertura dei termini, al 30 giugno 2006, per la rivalutazione delle aree edificabili o agricole possedute da privati non esercenti attività commerciale l'Agenzia ha precisato che, ai fini del calcolo della plusvalenza, l'applicazione di tale beneficio non esclude l'ulteriore rivalutazione del valore delle aree, effettuabile in base all'indice Istat, relativo ai prezzi al consumo delle famiglie. Ai sensi dell'art.68 del TUIR - DPR 917/1986, infatti, in caso di cessione di aree edificabili, la plusvalenza va determinata in base alla differenza tra corrispettivo percepito e costo d'acquisto del terreno aumentato degli oneri inerenti e rivalutato in base al suddetto indice Istat. Sulla base di quanto espresso dall'Agenzia, la rideterminazione del costo d'acquisto dell'area, effettuata in base alla disposizione agevolativa, non impedisce l'ulteriore rivalutazione del medesimo terreno in base all'indice Istat nel periodo intercorrente tra la rivalutazione e la successiva cessione del bene.
© Riproduzione riservata
IL NOTIZIOMETRO