PREMI VOLUMETRICI NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
E’ giunto all’attenzione della Commissione Industria del Senato e Attività produttive della Camera dei Deputati, per il parere al Governo, lo Schema di decre...
E’ giunto all’attenzione della Commissione Industria del Senato e
Attività produttive della Camera dei Deputati, per il parere al
Governo, lo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE”.
Il suddetto Schema è stato predisposto in attuazione della L. 13/07 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee che delega il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Il termine per l’esercizio di tale delega è fissato al 4 marzo 2008, salvo proroga di novanta giorni, prevista dall’art. 1, comma 3, della citata L. 13/07.
Il provvedimento, che si compone di venti articoli e due Allegati, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo di costi e benefici e definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico finalizzato a creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici.
Nel testo, per quanto di più stretto interesse del settore, vengono introdotte misure sulla semplificazione delle procedure amministrative e regolamentari con la finalità di eliminare alcune imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Snellimenti sono, altresì, previsti , per quanto riguarda gli interventi di incremento dell’efficienza energetica.
Al riguardo, infatti, non vengono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui al DPR 380/01, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore al tetto stesso, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tal caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Viene inoltre data attuazione ad alcune disposizioni della legge 296/06 (finanziaria 2007) che prevedevano l’istituzione di un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica e fissato al 31 dicembre 2007 la data di inizio dei lavori per la loro realizzazione.
La norma introdotta proroga la data ultima di inizio dei lavori al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori nei tre anni successivi, rendendo utilizzabili in tal modo le risorse stanziate dall’art.1, comma 352, della legge 296/06.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o dal patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può, comunque, essere superiore a centottanta giorni.
Nel decreto legislativo viene individuato il soggetto pubblico che svolge le funzioni in materia di efficienza energetica. Tale ruolo viene affidato all’ENEA, tramite una apposita struttura, denominata Agenzia nazionale per l’efficienza energetica che, in particolare, supporta il Ministero dello Sviluppo economico ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del decreto; svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico; assicura l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo, inoltre, a fornire sistemi di diagnosi energetiche secondo quanto previsto dalle norme del decreto.
Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, vengono destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1113, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), per gli investimenti realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.
Al riguardo, viene, altresì, previsto che il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dalla suddetta Agenzia, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non può comunque essere superiore a 144 mesi, in deroga al termine di cui all’art. 1, comma 1111 della L. 296/06.
Altre norme riguardano: gli obblighi della pubblica amministrazione in relazione agli usi efficienti dell’energia nel settore dell’edilizia pubblica e le procedure di gara relative agli appalti pubblici aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici.
Lo Schema, dopo aver ricevuto i pareri delle Commissioni parlamentari, dovrà tornare all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri.
Fonte: www.ance.it
Il suddetto Schema è stato predisposto in attuazione della L. 13/07 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee che delega il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Il termine per l’esercizio di tale delega è fissato al 4 marzo 2008, salvo proroga di novanta giorni, prevista dall’art. 1, comma 3, della citata L. 13/07.
Il provvedimento, che si compone di venti articoli e due Allegati, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo di costi e benefici e definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico finalizzato a creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici.
Nel testo, per quanto di più stretto interesse del settore, vengono introdotte misure sulla semplificazione delle procedure amministrative e regolamentari con la finalità di eliminare alcune imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Snellimenti sono, altresì, previsti , per quanto riguarda gli interventi di incremento dell’efficienza energetica.
Al riguardo, infatti, non vengono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui al DPR 380/01, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore al tetto stesso, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tal caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Viene inoltre data attuazione ad alcune disposizioni della legge 296/06 (finanziaria 2007) che prevedevano l’istituzione di un fondo triennale per la realizzazione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica e fissato al 31 dicembre 2007 la data di inizio dei lavori per la loro realizzazione.
La norma introdotta proroga la data ultima di inizio dei lavori al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori nei tre anni successivi, rendendo utilizzabili in tal modo le risorse stanziate dall’art.1, comma 352, della legge 296/06.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o dal patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può, comunque, essere superiore a centottanta giorni.
Nel decreto legislativo viene individuato il soggetto pubblico che svolge le funzioni in materia di efficienza energetica. Tale ruolo viene affidato all’ENEA, tramite una apposita struttura, denominata Agenzia nazionale per l’efficienza energetica che, in particolare, supporta il Ministero dello Sviluppo economico ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del decreto; svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico; assicura l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo, inoltre, a fornire sistemi di diagnosi energetiche secondo quanto previsto dalle norme del decreto.
Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, vengono destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1113, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), per gli investimenti realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.
Al riguardo, viene, altresì, previsto che il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dalla suddetta Agenzia, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non può comunque essere superiore a 144 mesi, in deroga al termine di cui all’art. 1, comma 1111 della L. 296/06.
Altre norme riguardano: gli obblighi della pubblica amministrazione in relazione agli usi efficienti dell’energia nel settore dell’edilizia pubblica e le procedure di gara relative agli appalti pubblici aventi ad oggetto l’affidamento della gestione dei servizi energetici.
Lo Schema, dopo aver ricevuto i pareri delle Commissioni parlamentari, dovrà tornare all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Schema decreto .pdfLink Correlati
www.ance.itIL NOTIZIOMETRO