PRESUPPOSTI E PROCEDURE APPLICATIVE

Emesse le linee guida che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato intende applicare agli enti locali nel caso di affidamento di lavori disciplinat...

29/10/2008
Emesse le linee guida che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato intende applicare agli enti locali nel caso di affidamento di lavori disciplinati dal comma 3 dell'art. 23-bis del dl 112/2008 ovvero nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria che prevede l'utilizzabilità dell'istituto dell'affidamento diretto ad ipotesi eccezionali, in modo da circoscrivere l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto attraverso modalità in house.

Secondo quanto stabilito dalla comunicazione dell'Autorità, l'Ente Locale che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 dovrà presentare una richiesta di parere utilizzando l'apposito formulario, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prima della delibera con la quale l'Ente Locale stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere.

L'Ente Locale dovrà fornire all'Autorità la seguente documentazione:
  • una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
  • informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi di cui al precedente punto;
  • tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa/e interessata/e;
  • dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione;
  • l'atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di attività della società affidataria;
  • informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare l'affidamento in house;
  • indicazioni in merito ai principali concorrenti;
  • indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell'attività oggetto di affidamento e delle attività a questa connesse.
Secondo quanto stabilito, l'Autorità rilascerà il parere di cui all'art. 23-bis, comma 4, del dl 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall'ente locale, purché la medesima contenga tutte le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e di tutti gli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell'Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite dall'Ente, l'Autorità può fissare un termine per il completamento della richiesta di parere. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del parere decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni complete. In ogni caso, qualora lo ritenga necessario, l'Autorità potrà richiedere all'Ente ulteriori informazioni ai fini della valutazione.

Il formulario, allegato alla presente notizia, è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  • Sezione I: contenente le informazioni di base circa l'ente, la/e società affidataria/e con i rispettivi rappresentanti legali, la data di inizio dei lavori e la loro durata.
  • Sezione II: indicante la tipologia del servizio, che descriva le sue caratteristiche (valore, ambito territoriale di riferimento, informazioni sulle modalità di pubblicità data alla scelta di affidare il servizio in house…).
  • Sezione III: che descriva la/e società affidataria/e del servizio e l'elenco delle altre società partecipate e controllate dalla stessa/e.
  • Sezione IV: contenente informazioni circa il mercato interessato ed i principali operatori del settore e relative quote di mercato.
  • Sezione V: indicante le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento che non consentono il ricorso al mercato, facendo particolare attenzione ad indicare la valutazione comparativa tra la scelta di affidamento in house ed il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.
Al formulario si dovranno allegare (inviandoli anche in formato elettronico):
  • l'indagine di mercato e analisi comparativa svolta;
  • le relazioni tecniche sul contesto territoriale di riferimento;
  • lo statuto ed atto costitutivo della società o delle società affidatarie.
Chiaramente, l'Autorità ha precisato che l'Ente locale è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato.


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