PREVALE IL VINCOLO REGIONALE
Il Consiglio nazionale del Notariato interviene con un dettagliato studio sul problema della certificazione energetica. Con il decreto-legge m. 112/2008, co...
Il Consiglio nazionale del Notariato interviene con un
dettagliato studio sul problema della certificazione
energetica.
Con il decreto-legge m. 112/2008, convertito in legge lo scorso 5 agosto ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, viene abrogata la norma che imponeva l’allegazione ai contratti di compravendita dell’attestazione o della certificazione energetica degli edifici ma l’obbligo continuerà a sussistere in quelle regioni che, in attesa delle linee guida nazionali, avevano imposto con leggi regionali tale obbligo (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna), mentre tale obbligo non sussisterà più in quelle regioni che non hanno ancora legiferato
Il Consiglio del Notariato, precisa che mentre l’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 non comporta problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario, l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 dello stesso atto, non accompagnata dalla previsione di altra disposizione volta a trasporre nell’ordinamento interno gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell’art. 7 della direttiva 2002/91/CE, crea indubbiamente un “vuoto normativo” che contrasta con l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’ordinamento comunitario, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica sia messo dal proprietario a disposizione del futuro acquirente o locatario.
Ma il notaio non rientra nel novero dei soggetti cui spetta il potere-dovere di “disapplicare” le norme interne contrastanti con le disposizioni, seppure direttamente efficaci (in quanto incondizionate dal punto di vista sostanziale e sufficientemente precise), di una direttiva comunitaria e conseguentemente di applicare le disposizioni di tale direttiva.
In conclusione, quindi, lo studio del Notariato precisa che è possibile ritenere che nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici, l’analisi di diritto comunitario porta a ritenere ammissibile che l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311), sia immediatamente operativa a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008.
Esclusa la sussistenza di un qualunque obbligo di documentazione, resteranno a carico del notaio gli obblighi di informazione e chiarimento nell’interesse delle parti sugli altri aspetti del Dlgs n. 192 del 2005 non toccati dalla legge di conversione. In particolare quelli relativi agli obblighi in capo all’alienante di dotare l’edificio dell’AQE e di metterlo a disposizione dell’acquirente; quanto a tale obbligo di consegna, pur in assenza di una testuale previsione, esso sembra possa ricavarsi dall’art. 6 commi 1 e 1 bis del Dlgs n. 192 del 2005, da cui si evince che l’obbligo di dotare l’edificio (dell’AQE) diventa “giuridicamente rilevante” nel momento in cui l’immobile viene trasferito all’acquirente.
Pertanto alla luce della nuova formulazione del Dlgs n. 192/2005, fermo restando nel citato art. 6 comma 1 bis il solo riferimento alla fattispecie traslativa e non al negozio traslativo, deve ritenersi che la consegna della certificazione energetica potrebbe non essere contestuale al rogito, ma eventualmente precederlo o seguirlo: in queste ipotesi diventa centrale l’intervento del notaio, non solo in funzione informativa - come detto - ma anche quale soggetto in grado di costruire un’adeguata regolamentazione contrattuale in ordine alla consegna del certificato.
Con riferimento, invece, alla regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, il Consiglio nazionale del Notariato invita alla massima prudenza.
Pertanto facendo salvi gli ulteriori approfondimenti in uno specifico studio, in linea con l’invito alla prudenza di cui innanzi, per l’ipotesi che dovesse risultare maggiormente fondata la soluzione che propende per considerare viziate da incostituzionalità le leggi o le delibere regionali, in quelle regioni che hanno emanato norme in materia si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
Con il decreto-legge m. 112/2008, convertito in legge lo scorso 5 agosto ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, viene abrogata la norma che imponeva l’allegazione ai contratti di compravendita dell’attestazione o della certificazione energetica degli edifici ma l’obbligo continuerà a sussistere in quelle regioni che, in attesa delle linee guida nazionali, avevano imposto con leggi regionali tale obbligo (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna), mentre tale obbligo non sussisterà più in quelle regioni che non hanno ancora legiferato
Il Consiglio del Notariato, precisa che mentre l’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 non comporta problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario, l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 dello stesso atto, non accompagnata dalla previsione di altra disposizione volta a trasporre nell’ordinamento interno gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell’art. 7 della direttiva 2002/91/CE, crea indubbiamente un “vuoto normativo” che contrasta con l’obbligo, imposto agli Stati membri dall’ordinamento comunitario, di prevedere che l’attestato di certificazione energetica sia messo dal proprietario a disposizione del futuro acquirente o locatario.
Ma il notaio non rientra nel novero dei soggetti cui spetta il potere-dovere di “disapplicare” le norme interne contrastanti con le disposizioni, seppure direttamente efficaci (in quanto incondizionate dal punto di vista sostanziale e sufficientemente precise), di una direttiva comunitaria e conseguentemente di applicare le disposizioni di tale direttiva.
In conclusione, quindi, lo studio del Notariato precisa che è possibile ritenere che nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici, l’analisi di diritto comunitario porta a ritenere ammissibile che l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311), sia immediatamente operativa a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008.
Esclusa la sussistenza di un qualunque obbligo di documentazione, resteranno a carico del notaio gli obblighi di informazione e chiarimento nell’interesse delle parti sugli altri aspetti del Dlgs n. 192 del 2005 non toccati dalla legge di conversione. In particolare quelli relativi agli obblighi in capo all’alienante di dotare l’edificio dell’AQE e di metterlo a disposizione dell’acquirente; quanto a tale obbligo di consegna, pur in assenza di una testuale previsione, esso sembra possa ricavarsi dall’art. 6 commi 1 e 1 bis del Dlgs n. 192 del 2005, da cui si evince che l’obbligo di dotare l’edificio (dell’AQE) diventa “giuridicamente rilevante” nel momento in cui l’immobile viene trasferito all’acquirente.
Pertanto alla luce della nuova formulazione del Dlgs n. 192/2005, fermo restando nel citato art. 6 comma 1 bis il solo riferimento alla fattispecie traslativa e non al negozio traslativo, deve ritenersi che la consegna della certificazione energetica potrebbe non essere contestuale al rogito, ma eventualmente precederlo o seguirlo: in queste ipotesi diventa centrale l’intervento del notaio, non solo in funzione informativa - come detto - ma anche quale soggetto in grado di costruire un’adeguata regolamentazione contrattuale in ordine alla consegna del certificato.
Con riferimento, invece, alla regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, il Consiglio nazionale del Notariato invita alla massima prudenza.
Pertanto facendo salvi gli ulteriori approfondimenti in uno specifico studio, in linea con l’invito alla prudenza di cui innanzi, per l’ipotesi che dovesse risultare maggiormente fondata la soluzione che propende per considerare viziate da incostituzionalità le leggi o le delibere regionali, in quelle regioni che hanno emanato norme in materia si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
A cura di Paolo
Oreto
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