PRIMI PARERI SULLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tra i compiti della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti al comma 7 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (C...
Tra i compiti della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture previsti al comma 7 dell’articolo 6 del
D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) alla lettera n) viene
precisato che “su iniziativa della stazione appaltante e di una
o più delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di
soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.”.
Il mese scorso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha messo a punto il Regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e il relativo formulario per l’inoltro delle richieste di parere.
Sono quindi pervenute all’Autorità le prime istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da diversi soggetti ed alla data attuale si ha notizie di tre istanze e delle relative seguenti deliberazioni:
L’Autorità di vigilanza gestisce, quindi, la soluzione preventiva delle controversie tra stazioni appaltanti e imprese ed il nuovo istituto è volto a tentare di dare una soluzione alle questioni insorte tra le parti durante lo svolgimento delle procedure di gara ma non è un mezzo alternativo di tutela quanto, piuttosto, una facoltà in più concessa alle parti.
L’Autorità formula i pareri, esclusivamente, alle richieste inoltrate ai sensi del regolamento dalla stessa predisposto e redatte utilizzando l’apposito modello ed in riferimento, poi, alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Autorità può provvedere ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l’emanazione di atti a valenza generale.
Il mese scorso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha messo a punto il Regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e il relativo formulario per l’inoltro delle richieste di parere.
Sono quindi pervenute all’Autorità le prime istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da diversi soggetti ed alla data attuale si ha notizie di tre istanze e delle relative seguenti deliberazioni:
- Deliberazione n. 76 del 19.10.2006 recante “istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da ATAC S.p.A. – Affidamento in due lotti del servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi ed impianti centralizzati e non centralizzati per la gestione e controllo del traffico e di segnaletica luminosa esistenti nel territorio del Comune di Roma”
- Deliberazione n. 83 del 15.11.2006 recante “istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini – fornitura ed installazione di Sistemi Informativi di bordo sugli autobus che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Rimini. Fornitura e posa del centro di controllo e del sistema di comunicazione”
- Deliberazione n. 84 del 15.11.2006 recante “istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da COMI srl– completamento impianto sportivo Italia e costruzione piscina comunale del Comune di Sapri”
L’Autorità di vigilanza gestisce, quindi, la soluzione preventiva delle controversie tra stazioni appaltanti e imprese ed il nuovo istituto è volto a tentare di dare una soluzione alle questioni insorte tra le parti durante lo svolgimento delle procedure di gara ma non è un mezzo alternativo di tutela quanto, piuttosto, una facoltà in più concessa alle parti.
L’Autorità formula i pareri, esclusivamente, alle richieste inoltrate ai sensi del regolamento dalla stessa predisposto e redatte utilizzando l’apposito modello ed in riferimento, poi, alle questioni che rivestono carattere di generalità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Autorità può provvedere ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l’emanazione di atti a valenza generale.
A cura di Paolo
Oreto
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