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Come anticipato in una precedente news, sul supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto Le...
Come anticipato in una precedente news, sul supplemento ordinario
n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio scorso è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante:
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.”
Il decreto legislativo, allo scopo di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia, modifica 7 dei 17 articoli del dlgs 192 del 2005 e 8 dei suoi allegati tecnici, mentre uno, il D, viene abrogato.
Si sottolineano le seguenti modifiche:
Il decreto legislativo, allo scopo di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia, modifica 7 dei 17 articoli del dlgs 192 del 2005 e 8 dei suoi allegati tecnici, mentre uno, il D, viene abrogato.
Si sottolineano le seguenti modifiche:
- il comma 1 dell’art. 3 viene sostituito dal seguente: «1. Salve
le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai
fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.» - dopo il comma 1 dell’art. 6 sono inseriti i seguenti:
- «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con
la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore
o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. - 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
- 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.».
- «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con
la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore
o, con riferimento al comma 4, del locatore:
- i commi 2 e 3 dell’art. 8 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.». - dopo il comma 1 dell’art. 11 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».
A cura di Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
D.Lgs. n. 311/2006.pdf Allegato A.pdf Allegato C.pdf Allegato E.pdf Allegato F.pdf Allegato G.pdf Allegato H.pdf Allegato I.pdf Allegato L.pdf Allegato M.pdf D.Lgs. n. 192/2005 .pdfLink Correlati
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