PROCEDURA NEGOZIATA: LA SCELTA DELLE IMPRESE SPETTA ALLA STAZIONE APPALTANTE

La scelta delle imprese da invitare alla procedura negoziata rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante che non ha alcun obbligo di esamin...

27/05/2009
La scelta delle imprese da invitare alla procedura negoziata rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante che non ha alcun obbligo di esaminare la domanda di qualsiasi ditta voglia partecipare alla gara pur non essendo stata invitata.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3080 del 19 maggio 2009, mediante la quale i giudici del Consiglio di Stato sono intervenuti in merito alle modalità di svolgimento delle gare indette tramite procedura negoziata (trattativa privata). In particolare, il Consiglio di Stato, riformando di fatto il contenuto della sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale, ha chiarito che in caso di procedura negoziata non v'è nessun obbligo per la stazione appaltante di invitare alla gara l'impresa che deteneva il precedente mandato del servizio sottoposto a gara. Mentre, infatti, il TAR aveva rigettato il ricorso dell'impresa ricorrente in quanto ha ritenuto sostanzialmente giustificato il mancato invito dell'istante alla trattativa per l'affidamento del servizio per inaffidabilità e per situazione di dissesto finanziario, il Consiglio di Stato, pur rigettando nuovamente il ricorso, ne ha riformulato le basi.

Nel caso di specie non si è trattato di un'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio ma semplicemente di un mancato invito a concorrere e considerato che nelle procedure negoziate la scelta delle imprese da invitare spetta esclusivamente alla stazione appaltante, è perfettamente legittimo il mancato invito della ricorrente all'affidamento del servizio a prescindere da qualsiasi motivazione, discendendo dunque l'inammissibilità delle censure rivolte avverso l'aggiudicazione della gara.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la procedura posta in essere non era tale da obbligare l'amministrazione a trattare con chiunque avesse fatto domanda di partecipazione, trattandosi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviata ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d del d. l.vo 17.3.1995 n. 157 (all'epoca vigente), il quale appunto consente all'amministrazione di invitare un numero ristretto di ditte (almeno in numero di tre) scelte a propria insindacabile scelta.

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