PROCEDURE NEGOZIATE E TRATTATIVE PRIVATE
Il nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" entra nel merito delle "procedure negoziate" (antecedentemente al nuovo codice veniva...
Il nuovo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture" entra nel merito delle "procedure negoziate"
(antecedentemente al nuovo codice venivano definite "trattative
private") con gli articoli 56 e 57 che recepiscono fedelmente
gli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE.
La direttiva comunitaria distingue le procedure negoziate in due tipologie e, precisamente, quelle "previa pubblicazione di un bando di gara" e quelle "senza previa pubblicazione di un bando di gara"
Il legislatore nazionale aveva recepito fedelmente le precedenti direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le forniture, e i c.d. settori esclusi mentre, per gli appalti di lavori, l’art. 24 della legge. n. 109/1994, aveva disciplinato la trattativa privata in termini molto più restrettivi.
Con il nuovo codice si opta per l’integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell’art. 24, della legge n. 109/1994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento di cui al DPR n. 554/1994.
Il comma 6 dell’articolo 57 del nuovo Codice riproduce l’art. 24, comma 3, della legge n. 109/1994, e, parzialmente, l’art. 78, DPR n. 554/1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa privata senza bando.
Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, estendendolo ai lavori, e con lo stesso viene introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, lavori e servizi.
Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario.
Con l’articolo 56 del nuovo codice le ipotesi in cui è possibile utilizzare la procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara sono le seguenti:
La direttiva comunitaria distingue le procedure negoziate in due tipologie e, precisamente, quelle "previa pubblicazione di un bando di gara" e quelle "senza previa pubblicazione di un bando di gara"
Il legislatore nazionale aveva recepito fedelmente le precedenti direttive, in tema di procedura negoziata, per i servizi, le forniture, e i c.d. settori esclusi mentre, per gli appalti di lavori, l’art. 24 della legge. n. 109/1994, aveva disciplinato la trattativa privata in termini molto più restrettivi.
Con il nuovo codice si opta per l’integrale e puntuale recepimento della direttiva anche per gli appalti di lavori, con conseguente caducazione dell’art. 24, della legge n. 109/1994, e relative norme di attuazione contenute nel regolamento di cui al DPR n. 554/1994.
Il comma 6 dell’articolo 57 del nuovo Codice riproduce l’art. 24, comma 3, della legge n. 109/1994, e, parzialmente, l’art. 78, DPR n. 554/1999, introducendo, ove possibile, un minimo di garanzia procedurali anche nella trattativa privata senza bando.
Il comma 7 riproduce l’art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, estendendolo ai lavori, e con lo stesso viene introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di forniture, lavori e servizi.
Tale rinnovo tacito è una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi consentite dal diritto comunitario.
Con l’articolo 56 del nuovo codice le ipotesi in cui è possibile utilizzare la procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara sono le seguenti:
- quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili;
- in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
- limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
- nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
- qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le presenti disposizioni si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
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