PROGETTAZIONI: GARE PIU’ ACCESSIBILI CON UN TETTO AL RIBASSO
Con il nuovo Regolamento ex art. 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 21 dicem...
Con il nuovo Regolamento ex art. 5 del Codice dei contratti
di cui al D.Lgs. n. 163/2006, approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 ed in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, diventa più semplice
accedere alle gare di progettazione.
Le nuove modalità sono riscontrabili nell’articolo 275 (Requisiti di partecipazione) del nuovo Regolamento in cui viene precisato che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
Per quanto concerne il tetto al ribasso occorre fare riferimento all’articolo 278 e all’allegato “M” del Regolamento con cui viene stabilito con quale formula debbano essere attribuiti i punteggi all'elemento prezzo nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il precedente Regolamento veniva utilizzata una formula applicata in cui veniva evidenziato un rapporto fra il ribasso formulato dal concorrente e il ribasso massimo mentre con il nuovo Regolamento il rapporto non sarà più riferito al ribasso massimo, bensì al ribasso medio, consistente nella media aritmetica dei ribassi offerti.
Con questa novità il punteggio massimo sarà attribuito non a chi ha effettuato il ribasso massimo, bensì a chi si sarà più avvicinato alla media con l’effetto pratico di calmierare i ribassi che vengono praticati oggi nelle gare ovviamente tenendo in debito conto che il “Decreto Bersani” ha cancellato l'inderogabilità dei minimi tariffari. Nel nuovo Regolamento, all’articolo 274 (Corrispettivo) viene, di fatto, recepito il contenuto della circolare del ministero delle infrastrutture del 16 novembre 2007 con cui viene stabilito che l'importo a base di gara debba essere determinato al lordo della riduzione del 20% applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche; riduzione che sarà, quindi, compresa all'interno del ribasso che formulerà il concorrente.
Le nuove modalità sono riscontrabili nell’articolo 275 (Requisiti di partecipazione) del nuovo Regolamento in cui viene precisato che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
- al fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta (precedentemente il fatturato doveva essere pari da 3 a 6 volte l’importo a base d’asta);
- all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (precedentemente il fatturato doveva essere pari da 2 a 4 volte l’importo a base d’asta);
- all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (nessuna variazione rispetto alle norme precedenti);
- al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra 2 e 3 volte leunità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico (nessuna variazione rispetto alle norme precedenti).
Per quanto concerne il tetto al ribasso occorre fare riferimento all’articolo 278 e all’allegato “M” del Regolamento con cui viene stabilito con quale formula debbano essere attribuiti i punteggi all'elemento prezzo nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con il precedente Regolamento veniva utilizzata una formula applicata in cui veniva evidenziato un rapporto fra il ribasso formulato dal concorrente e il ribasso massimo mentre con il nuovo Regolamento il rapporto non sarà più riferito al ribasso massimo, bensì al ribasso medio, consistente nella media aritmetica dei ribassi offerti.
Con questa novità il punteggio massimo sarà attribuito non a chi ha effettuato il ribasso massimo, bensì a chi si sarà più avvicinato alla media con l’effetto pratico di calmierare i ribassi che vengono praticati oggi nelle gare ovviamente tenendo in debito conto che il “Decreto Bersani” ha cancellato l'inderogabilità dei minimi tariffari. Nel nuovo Regolamento, all’articolo 274 (Corrispettivo) viene, di fatto, recepito il contenuto della circolare del ministero delle infrastrutture del 16 novembre 2007 con cui viene stabilito che l'importo a base di gara debba essere determinato al lordo della riduzione del 20% applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche; riduzione che sarà, quindi, compresa all'interno del ribasso che formulerà il concorrente.
A cura di Paolo
Oreto
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Documenti Allegati
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