PRONTO LO SCHEMA DI DPR SUI TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Novità per l’accesso alla professione di certificatore energetico. E’ all’esame del Consiglio di Stato la bozza del Decreto del Presidente della Repubblica c...

04/11/2009
Novità per l’accesso alla professione di certificatore energetico. E’ all’esame del Consiglio di Stato la bozza del Decreto del Presidente della Repubblica che, in riferimento a quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in cui era precisato che il DPR stesso avrebbe dovuto definite entro 180 giorni dall’entrata in vigore del citato Dlgs n. 192/2005, definisce “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione”.

La bozza di DPR prevede che in alcuni casi di laurea in ingegneria o architettura, l’accesso alla professione di certificatore energetico degli edifici potrà essere automaticomentre in altri casi dovrà essere frequentato un corso: dipende dalla specializzazione.
Sarà possibile evitare un supplemento formativo nel caso di:
  • Laurea specialistica (Dm 28 novembre 2000) in:
    • Architettura e Ingegneria edile
    • Ingegneria aerospaziale e astronautica
    • Ingegneria chimica
    • Ingegneria civile
    • Ingegneria dell’automazione
    • Inegneria elettrica
    • Ingegneria energetica e nucleare
    • Ingegneria gestionale
    • Inegneria meccanica
    • Ingegneria per l’ambiente e il territorio
    • Scienza e ingegneria dei materiali
    • Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
    • Scienze e tecnologie agrarie
  • Laurea magistrale (Dm 16 marzo 2007) in:
    • Ingegneria della sicurezza
    • Ingegneria elettrica
    • Ingegneria energetica e nucleare
    • Ingegneria gestionale
    • Ingegneria meccanica
    • Ingeneria navale
    • Ingeneria per l’ambiente e per il teriitorio
    • Scienza e ingegneria dei materiali
    • Scienze e tecnologie agrarie
    • Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
  • Diploma in:
    • Geometra
    • Perito Industriale
    • Perito agrario
Negli altri casi sarà obbligatoria la frequenza di un corso ed un esame di abilitazione ed, in ogni caso, tutte le professionalità potranno certificare soltanto la parte di propria competenza.
Secondo lo schema di DPR, dunque, potranno accedere alla professione di certificatore energetico anche i geometri ma soltanto nell’ambito delle proprie competenze.
La preparazione dei corsi di abilitazione sarà affidata a livello nazionale ad Università, organismi ed enti di ricerca e ordini professionali mentre a livello locale le regioni potranno organizzare i corsi o autorizzare altri soggetti.

Una prima reazione negativa sullo schema di DPR è stata quella del presidente del Consiglio nazionale dei priti industriali Maurizio Jogna che ha scritto una lettera al Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola in cui afferma di non essere daccordo sulla necessità della doppia abilitazione (progettazione ed impiantistica) per firmare il certificato in modo autonomo perché la richiesta di entrambe le competenze costringerebbe la maggior parte dei professionisti a firmare il documento unitamente con un altro tecnico, lasciando soltanto agli ingegneri laureati con il vecchio ordinamento la possibilità di lavorare in autonomia.

Successivamente all’esame del Consiglio di Stato lo schema di DPR dovrà tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione e soltantoi successivamente potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che non potrà avvenire, considerando i vari passaggi, prima del mese di febbraio del prossimo anno.

In allegato il Dlgs n. 192/2005 coordinato con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 311/2006, il Dlgs n. 311/2006, il DM 26 giugno 2009 e il DPR 2 aprile 2009, n. 59 .

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A cura di Paolo Oreto
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