PROPOSTE DEL CUP
Grande attività del Comitato unitario professioni (CUP) che dopo la riunione del 5 luglio e dopo l'audizione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Sen...
Grande attività del Comitato unitario professioni (CUP) che dopo la
riunione del 5 luglio e dopo l'audizione presso le Commissioni
Bilancio e Finanze del Senato, tenutasi l'11 luglio scorso si
presenterà oggi ad una riunione con i funzionari del Ministero per
lo Sviluppo economico e della Giustizia con gli emendamenti
proposti per conto delle categorie professionali che non sono state
convocate dalla Commissione, ad integrazione di quelli proposti
dalle categorie convocate (notai, farmacisti, avvocati,
commercialisti e ragionieri).
Gli emendamenti depositati dal Presidente del CUP, Raffaele Sirica, sono i seguenti:
Gli emendamenti depositati dal Presidente del CUP, Raffaele Sirica, sono i seguenti:
- In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed
a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi,
nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la
determinazione degli onorari delle prestazioni;
- il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando la necessità di adottare il tipo
della società semplice e della società in nome collettivo; che
il professionista non può essere socio a più di una società o
associazione; che la specifica prestazione deve essere resa
sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore
iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente
comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23
novembre 1939, n. 1815; il rispetto delle norme deontologiche che
stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a
necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di
collaborazione integrata tra le diverse categorie.
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali,
le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la
determinazione degli onorari delle prestazioni;
- Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
- 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui
al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare
attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al
presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione
vigilante.
- Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e
collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di
riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che
stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti
criteri e principi:
- le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere
stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto
di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi
generali;
- il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non
sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su
interessi generali;
- sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica.
- le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere
stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto
di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi
generali;
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