PROROGA DI TRE MESI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2007 è stato pubblicato il decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante “Interventi urgenti per la riduz...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2007 è stato
pubblicato il decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante
“Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in
favore di particolari categorie sociali”.
In particolare, sono stati stabiliti sia i requisiti che deve possedere il beneficiario per poter ricorrere alla sospensione, sia gli aspetti che riguardano il decadimento di tale sospensione.
Il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che sino al 30 giugno del 2007 saranno sospese le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti dei seguenti:
Di contro, la sussistenza dei requisiti potrà essere contestata dal locatore mediante ricorso, notificato al conduttore, il giudice dell’esecuzione procederà con le modalità di cui all’art. 11, commi 5 e 6, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione con provvedimento da emanarsi entro 8 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce sino al 30 giugno 2008 la sospensione degli sfratti per i conduttori di immobili cocessi in locazione da (come indicato dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996 e dall’art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificata dall’art. 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,0n. 388):
1. la necessità di introdurre garanzie per il mantenimento di inquilini a forte disagio sociale, impedendo di dover ricorrere a successivi provvedimenti tampone;
2. la necessità di far fronte alle esigenze di alloggio per le fasce di immigrazione;
3. l’esigenza di dare maggiore chiarezza alle procedure per la redazione del programma pluriennale di edilizia;
4. infine, ma di pari importanza, di dare chiarezza alla definizione di “comune limitrofo” indicato nell’art. 1 del presente decreto.
In particolare, sono stati stabiliti sia i requisiti che deve possedere il beneficiario per poter ricorrere alla sospensione, sia gli aspetti che riguardano il decadimento di tale sospensione.
Il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che sino al 30 giugno del 2007 saranno sospese le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti dei seguenti:
- conduttori con reddito annuo inferiore a € 27.000,00;
- conduttori che siano o abbiamo a proprio carico persone sopra i 70 anni di età, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.
Di contro, la sussistenza dei requisiti potrà essere contestata dal locatore mediante ricorso, notificato al conduttore, il giudice dell’esecuzione procederà con le modalità di cui all’art. 11, commi 5 e 6, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione con provvedimento da emanarsi entro 8 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce sino al 30 giugno 2008 la sospensione degli sfratti per i conduttori di immobili cocessi in locazione da (come indicato dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996 e dall’art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificata dall’art. 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,0n. 388):
- enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- compagnie assicurative;
- istituti bancari;
- società il cui oggetto sociale comprenda la gestione di patrimoni immobiliari e soggetti fisici o giuridici detentori di oltre 100 unità immobiliari ad uso abitativo, anche se su tutto il territorio nazionale.
- (artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392) se il conduttore non provvederà al pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla data di scadenza, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, nel termine previsto degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone (tale morosità può essere sanata in sede giudiziale per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice);
- se il comune non provvederà a predisporre di concerto con la regione un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e agevolata. indicando i fabbisogno di alloggi sulla base degli elenchi dei nominativi dei conduttori e le risorse finanziarie stanziate dal comune o dalle regione, da inviare ai Ministeri delle Infrastrutture e della Solidarietà sociale;
- se il locatore dimostra di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell’abitazione.
1. la necessità di introdurre garanzie per il mantenimento di inquilini a forte disagio sociale, impedendo di dover ricorrere a successivi provvedimenti tampone;
2. la necessità di far fronte alle esigenze di alloggio per le fasce di immigrazione;
3. l’esigenza di dare maggiore chiarezza alle procedure per la redazione del programma pluriennale di edilizia;
4. infine, ma di pari importanza, di dare chiarezza alla definizione di “comune limitrofo” indicato nell’art. 1 del presente decreto.
A cura di Gianluca
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Decreto-legge .rtfLink Correlati
Proroga sfrattiIL NOTIZIOMETRO