PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

«Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrat...

14/12/2006
«Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

L’agenzia delle Entrate con Provvedimento del 06/12/06 ha individuato i criteri attraverso i quali i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone da assoggettare al regime fiscale proprio degli autoveicoli.

Criteri
  • codice di carrozzeria F0 (effe zero);
  • il numero dei posti deve essere di almeno 4;
  • il rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in kw, e la portata del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complezziva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180,
Gli autocarri che seguono tutti e tre i criteri sono fiscalmente uguagliati alle autovetture. Tutti i dati sopraindicati sono riportati nella carta di circolazione ed in particolare il codice di carrozzeria è riportato alla voce j.2.




Pubblichiamo il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate contenente l’individuazione dei veicoli che a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Il direttore dell'Agenzia dispone:
1. Ai sensi dell'art.35, comma 11, del dcreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiamo codice di carrozzeria F0 (effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in Kw, e la portata (P), ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata.

I=
Pt (kw)
Mc-T(t)
≥180

2.Con successivi provvedimenti, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, possono essere individuati veicoli:
  • per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
  • ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rietrando nei paramentri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.


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