PUBBLICATA LA LEGGE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2006 è stata pubblicata la legge 10 novembre 2006, n. 278, recante “Conversione in legge, con modificazioni, ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2006 è stata
pubblicata la legge 10 novembre 2006, n. 278, recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in
data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di
detraibilità dell'IVA”.
Il provvedimento legislativo è stato varato dal Governo per far fronte alla bocciatura, da parte della Corte di Giustizia UE, della norme italiana che prevede l’indetraibilità dell'IVA sostenuta sugli acquisti delle autovetture da parte di professionisti e società, nonché sui costi sostenuti per i carburanti, e detta le modalità per le conseguenti richieste di rimborso dell’IVA non detratta sino al 13 settembre.
Rispetto alla previsione iniziale del 15 dicembre 2006, il rimborso dell’Iva non detratta sulle autovetture acquistate da professionisti e imprese entro il 13 settembre scorso potrà essere chiesto sino a lunedì 16 aprile 2007, consentendo, anche alle imprese di chiudere il bilancio 2006 senza dover rilevare sopravvenienze attive.
Dal 14 settembre 2006 in poi, i contribuenti dovranno calcolare, invece, le detrazioni iva spettanti secondo l’inerenza del veicolo nell’attività svolta mentre il Governo dovrà individuare i possibili criteri per attribuire le detrazioni sottoponendoli al Comitato Iva UE per ottenerne l’approvazione e per riportarli nell’ordinamento nazionale al fine di verificare la condotta tenuta dai contribuenti sulla base dei nuovi criteri.
La legge di conversione rinvia, poi, a successivi provvedimenti la fissazione di percentuali forfettarie di detrazione, distinte per settori, applicabili sia per le istanze di rimborso, sia a regime.
Nella domanda di rimborso dovranno essere indicati anche dati relativi ad altri tributi, in modo da garantire la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso.
Coloro che non aderiscono al rimborso forfettario, e coloro che non presentano l’istanza entro il 15 aprile 2007 hanno, in ogni caso, la possibilità di dimostrare il diritto a una detrazione in misura superiore a quella percentualizzata presentando apposita istanza.
L’Iva pagata dal 14 settembre 2006 in poi, sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative, potrà essere detratta senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l’attività dell’impresa o del professionista mentre per le auto a uso parzialmente aziendale, la detrazione va calcolata in base all’effettivo impiego per l’attività.
Il provvedimento legislativo è stato varato dal Governo per far fronte alla bocciatura, da parte della Corte di Giustizia UE, della norme italiana che prevede l’indetraibilità dell'IVA sostenuta sugli acquisti delle autovetture da parte di professionisti e società, nonché sui costi sostenuti per i carburanti, e detta le modalità per le conseguenti richieste di rimborso dell’IVA non detratta sino al 13 settembre.
Rispetto alla previsione iniziale del 15 dicembre 2006, il rimborso dell’Iva non detratta sulle autovetture acquistate da professionisti e imprese entro il 13 settembre scorso potrà essere chiesto sino a lunedì 16 aprile 2007, consentendo, anche alle imprese di chiudere il bilancio 2006 senza dover rilevare sopravvenienze attive.
Dal 14 settembre 2006 in poi, i contribuenti dovranno calcolare, invece, le detrazioni iva spettanti secondo l’inerenza del veicolo nell’attività svolta mentre il Governo dovrà individuare i possibili criteri per attribuire le detrazioni sottoponendoli al Comitato Iva UE per ottenerne l’approvazione e per riportarli nell’ordinamento nazionale al fine di verificare la condotta tenuta dai contribuenti sulla base dei nuovi criteri.
La legge di conversione rinvia, poi, a successivi provvedimenti la fissazione di percentuali forfettarie di detrazione, distinte per settori, applicabili sia per le istanze di rimborso, sia a regime.
Nella domanda di rimborso dovranno essere indicati anche dati relativi ad altri tributi, in modo da garantire la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso.
Coloro che non aderiscono al rimborso forfettario, e coloro che non presentano l’istanza entro il 15 aprile 2007 hanno, in ogni caso, la possibilità di dimostrare il diritto a una detrazione in misura superiore a quella percentualizzata presentando apposita istanza.
L’Iva pagata dal 14 settembre 2006 in poi, sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative, potrà essere detratta senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l’attività dell’impresa o del professionista mentre per le auto a uso parzialmente aziendale, la detrazione va calcolata in base all’effettivo impiego per l’attività.
A cura di Gianluca
Oreto
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