PUBBLICATE IN GAZZETTA LE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2008 il decreto 21 dicembre 2007 recante Approvazione delle...
È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2008 il decreto 21 dicembre 2007
recante Approvazione delle procedure per la qualificazione di
impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a
combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai
fini del rilascio dei certificati verdi.
Attraverso il decreto vengono approvate le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni in materia di fonti rinnovabili assegnate al Gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.a.) dal decreto interministeriale 24 ottobre 2005, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003 e dai connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
All'interno del decreto viene effettuata innanzitutto la classificazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che possono richiedere la qualificazione IAFR, partendo dalla loro definizione come previsto dall'art. 2 della Direttiva 2001/77 della Comunità Europea, ossia:
le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
Gli impianti vengono classificati secondo il seguenti prospetto:
In particolare, gli impianti che possono richiedere la
qualificazione IAFR sono quelli entrati in esercizio a partire dal
1 aprile 199, a seguito delle seguenti categorie di intervento:
A. Potenziamento / ripotenziamento;
B. Rifacimento;
BP. Rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
C. Riattivazione;
D. Nuova costruzione, inclusi gli impianti ibridi entrati in esercizio successivamente all'1 aprile 1999;
E. Impianti termoelettrici che operano come centrali ibride: impianti termoelettrici entrati in esercizio anche prima dell'1 aprile 1999 che operino come centrali ibride successivamente a tale data.
Per quanto concerne le modalità di richiesta del riconoscimento della qualificazione per il proprio impianto, il produttore deve presentare al GSE apposita domanda completa di tutta le documentazione prevista. Alla domanda deve essere inclusa la scheda tecnica e la documentazione relativa alla categoria di intervento effettuato, i cui fac-simile sono riportati nell'Allegato 1 della procedura stabilita dal decreto 21 dicembre 2007.
Ottenuta la qualifica, il produttore potrà richiedere i Certificati Verdi per il periodo previsto dalla normativa vigente e a partire dalla data di inizio di esercizio commerciale.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta di qualificazione, gli impianti vengono suddivisi in due categorie:
Attraverso il decreto vengono approvate le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni in materia di fonti rinnovabili assegnate al Gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.a.) dal decreto interministeriale 24 ottobre 2005, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003 e dai connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
All'interno del decreto viene effettuata innanzitutto la classificazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che possono richiedere la qualificazione IAFR, partendo dalla loro definizione come previsto dall'art. 2 della Direttiva 2001/77 della Comunità Europea, ossia:
le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
Gli impianti vengono classificati secondo il seguenti prospetto:
TIPOLOGIA IMPIANTO
|
SUB-TIPOLOGIA
IMPIANTO |
FONTE
|
|
Idroelettrico |
|
Risorse idriche | |
Eolico |
|
Vento | |
Geotermoelettrico |
-
|
Risorse geotermiche | |
Solare |
|
Sole | |
Termoelettrico |
|
Biomasse | |
Biogas | |||
Ibrido |
|
-
|
Fonte Convenzionale
+ Fonte Rinnovabile |
Marino |
-
|
Maree | |
Moto ondoso |
A. Potenziamento / ripotenziamento;
B. Rifacimento;
BP. Rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
C. Riattivazione;
D. Nuova costruzione, inclusi gli impianti ibridi entrati in esercizio successivamente all'1 aprile 1999;
E. Impianti termoelettrici che operano come centrali ibride: impianti termoelettrici entrati in esercizio anche prima dell'1 aprile 1999 che operino come centrali ibride successivamente a tale data.
Per quanto concerne le modalità di richiesta del riconoscimento della qualificazione per il proprio impianto, il produttore deve presentare al GSE apposita domanda completa di tutta le documentazione prevista. Alla domanda deve essere inclusa la scheda tecnica e la documentazione relativa alla categoria di intervento effettuato, i cui fac-simile sono riportati nell'Allegato 1 della procedura stabilita dal decreto 21 dicembre 2007.
Ottenuta la qualifica, il produttore potrà richiedere i Certificati Verdi per il periodo previsto dalla normativa vigente e a partire dalla data di inizio di esercizio commerciale.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta di qualificazione, gli impianti vengono suddivisi in due categorie:
- impianti di cui alle categorie A, B, BP, C, D, ed E in esercizio alla data di presentazione della domanda;
- impianti di cui alle categorie A, B, BP, C, D, ed E in
progetto alla data di presentazione della domanda, che seguono
il regime autorizzativo:
- previgente al D.Lgs. 387/2003;
- previsto dal D.Lgs. 387/2003
- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e
dell'intervento effettuato, contenente almeno:
- la descrizione dell'impianto nel suo complesso e dell'intervento effettuato;
- i dati tecnici e le valutazioni quantitative (fonte rinnovabile utilizzata, tipologie e sub-tipologia, potenza totale nominale,…)
- la corografia;
- la planimetria generale;
- lo schema funzionale dell'impianto;
- lo schema elettrico unifilare per l'identificazione dei contatori UTF della misura dell'energia prodotta
- Denuncia UTF di apertura dell'officina elettrica;
- Documentazione autorizzativa, composta da:
- per gli impianti idroelettrici: permesso di costruire e concessione d'uso per scopi idroelettrici delle acque;
- per gli impianti eolici e solari: permesso di costruire;
- per gli impianti termoelettrici e geotermoelettrici: permesso di cotruire e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale;
- per gli impianti a biogas: permesso di costruire e autorizzazione all'esercizio della centrale
- Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell'impianto e dell'intervento effettuato;
- Progetto definitivo dell'intervento;
- Documentazione autorizzativa.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Documenti Allegati
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