PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO
Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 154 di ieri 5 luglio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 recante “Decentramen...
Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 154 di ieri 5 luglio è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
giugno 2007 recante “Decentramento delle funzioni catastali ai
comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”.
Il Decreto consta di 11 articoli e due tabelle in cui vengono individuati le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l’Agenzia del territorio.
I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità:
Negli altri articoli vengono definiti:
.Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come specificato nella allegata tabella A.
Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, viene individuato nella allegata tabella B, nella misura massima di 2.955 unità.
Il Decreto consta di 11 articoli e due tabelle in cui vengono individuati le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l’Agenzia del territorio.
I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità:
- gestione diretta autonoma;
- gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;
- gestione diretta da parte della Comunita' Montana di appartenenza;
- gestione affidata all'Agenzia del territorio.
- a) opzione di primo livello:
1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali. - b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui
alla lettera a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni. - c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla
lettera a): 1. verifica formale, accettazione e registrazione
delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto
fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.
Negli altri articoli vengono definiti:
- l’infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni;
- i requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni Catastali;
- i livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta, controlli e misure conseguenti;
- i sistemi di controllo della qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;
- il supporto formativo all'assunzione delle funzioni;
- le modalità e termini di espressione e comunicazione delle scelte comunali;
- le modalità e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro correlazione con le funzioni assunte.
.Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come specificato nella allegata tabella A.
Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, viene individuato nella allegata tabella B, nella misura massima di 2.955 unità.
A cura di Paolo
Oreto
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