PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO

Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 154 di ieri 5 luglio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 recante “Decentramen...

06/07/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 154 di ieri 5 luglio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 recante “Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Il Decreto consta di 11 articoli e due tabelle in cui vengono individuati le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l’esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l’Agenzia del territorio.
I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità:
  • gestione diretta autonoma;
  • gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;
  • gestione diretta da parte della Comunita' Montana di appartenenza;
  • gestione affidata all'Agenzia del territorio.
L’articolo 3 del decreto definisce le funzioni catastali gestibili in forma diretta dai comuni e precisa che i comuni in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni:
  • a) opzione di primo livello:
    1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
    2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
    3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
    4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
  • b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):
    1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
    2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;
    3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
    4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.
  • c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a): 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
    2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
    3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
    4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.
Con l’articolo 4 viene precisato che l’Agenzia del Territorio provvederà ad individuare, nel rispetto delle norme vigenti, le metodologie necessarie alla gestione unitaria e certificata della banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle informazioni.
Negli altri articoli vengono definiti:
  • l’infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni;
  • i requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni Catastali;
  • i livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta, controlli e misure conseguenti;
  • i sistemi di controllo della qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;
  • il supporto formativo all'assunzione delle funzioni;
  • le modalità e termini di espressione e comunicazione delle scelte comunali;
  • le modalità e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro correlazione con le funzioni assunte.
Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e, quindi entro 90 giorni da ieri 5 giugno, i Comuni devono provvedere ad inviare, all'Agenzia del territorio, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante la modalità con cui intendono esercitare, dall’ 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate.
.Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come specificato nella allegata tabella A.
Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, viene individuato nella allegata tabella B, nella misura massima di 2.955 unità.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Tag: