PUBBLICATO L'ACCORDO STATO REGIONI SUL PIANO CASA 2
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del n. 98 del 29/4/2009 l'Intesa tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilanc...
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del n. 98 del 29/4/2009
l'Intesa tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull'atto
concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso
l'attività edilizia.
L'Intesa, sottoscritta da Stato, Regioni ed enti locali il 31 marzo e ratificata dal Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Unificata il successivo 1° aprile, prevede che le Regioni debbano adottare entro 90 giorni (e cioè entro la fine del mese di giugno, in quanto la decorrenza opera dalla data di sottoscrizione e non dalla data di pubblicazione) proprie leggi regionali al fine di regolamentare nel dettaglio, sulla base degli obiettivi individuati nell'Intesa medesima, le modalità di attuazione degli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione degli edifici esistenti e la previsione di forme procedurali semplificate.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata determineranno le modalità idonee per dare comunque attuazione all'accordo anche sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge 131/2003 in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, potrà assegnare alla Regione un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nominerà un apposito commissario.
Fonte: ANCE
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L'Intesa, sottoscritta da Stato, Regioni ed enti locali il 31 marzo e ratificata dal Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Unificata il successivo 1° aprile, prevede che le Regioni debbano adottare entro 90 giorni (e cioè entro la fine del mese di giugno, in quanto la decorrenza opera dalla data di sottoscrizione e non dalla data di pubblicazione) proprie leggi regionali al fine di regolamentare nel dettaglio, sulla base degli obiettivi individuati nell'Intesa medesima, le modalità di attuazione degli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione degli edifici esistenti e la previsione di forme procedurali semplificate.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata determineranno le modalità idonee per dare comunque attuazione all'accordo anche sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge 131/2003 in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, potrà assegnare alla Regione un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nominerà un apposito commissario.
Fonte: ANCE
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