PUNTEGGI NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Il Tar del Lazio, sezione III-quater con la sentenza n. 1609 del 22 febbraio 2007 precisa che nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 23, comma ...
Il Tar del Lazio, sezione III-quater con la sentenza n. 1609 del 22
febbraio 2007 precisa che nell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 157/1995
(ora articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006) è illegittima
l'attribuzione dei punteggi che comporti l'appiattimento dei
punteggi dell'elemento “prezzo” tanto da renderli irrilevanti.
Si tratta nella maggior parte dei casi degli appalti di servizi e di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in assenza di una norma specifica si attribuisce il punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte (con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come noto, sono discrezionali.
Nella sentenza, il Consiglio ritiene che sia la lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 157/1995 (ora articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006) e dell’articolo 53 della direttiva europea n. 18/2004 sia la lamentata illogicità del criterio di attribuzione del punteggio dell’offerta economica, la sua irrazionalità manifesta e l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e sviamento siano effettivamente fondati.
I Giudici precisano, nella sentenza, che la semplice esposizione delle percentuali di ribasso offerte dalle imprese partecipanti alla gara e del punteggio riportato da ciascuna di esse per la voce “offerta economica” serve a dimostrare la fondatezza della tesi della ricorrente che, vale la pena di ricordare, lamenta l’appiattimento del punteggio attribuibile all’elemento prezzo, sulla base della clausola indicata nel bando di gara, e per tale via, la concreta eliminazione di ogni incidenza di tale voce.
Per la voce in esame (prezzo), è stato assegnato un punteggio pari a 40 (il massimo conseguibile) a fronte di un ribasso percentuale pari a 27,11%.
Un’altra impresa partecipante alla gara ha ottenuto punti 39,64, a fronte di una percentuale di ribasso pari a 9,70%,; un’altra, che ha proposto un ribasso pari al 5%, ha ottenuto un punteggio pari a 39,54 punti; ancora, un’altra delle partecipanti alla gara ha ottenuto un punteggio pari a 39, 57 a fronte di un ribasso percentuale pari a 6,75%; l’ultima delle imprese partecipanti alla gara, infine, ha ottenuto un punteggio pari a 39, 61 a fronte di un ribasso percentuale pari a 8,70%.
Dall’esame dei punteggi appena riportati emerge con immediatezza che in presenza di percentuali di ribasso oscillanti tra il 5% ed il 27,11%, i 40 punti previsti per la voce offerta economica si sono risolti nell’attribuzione di un punteggio che va da 39,54 per un ribasso del 5% a 40 per un ribasso del 27,11%.
Dei 40 punti previsti per la voce in esame, pertanto, la commissione ha utilizzato meno di un punto, vale a dire lo scarto che intercorre tra il punteggio di 39,54 attribuito alla controinteressata e il punteggio di 40 attribuito alla ricorrente, che è poi lo scarto di punteggio riconosciuto, rispettivamente, al minimo ribasso e al ribasso più elevato, peraltro fortemente divaricati tra di loro.
Di fatto la voce relativa al prezzo è risulta svuotata di ogni effetto pratico.
Ora, se il sistema previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 157 del 1995 “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, non prevede il prezzo come elemento decisivo al fine dell’individuazione dell’offerta aggiudicataria ma definisce la stessa “valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo” nondimeno tale sistema indica nel prezzo uno degli elementi da considerare ai fini della scelta del contraente, e questo allo scopo di garantire che quest’ultima avvenga sulla base di un giusto contemperamento tra il peso che si deve riconoscere all’offerta tecnica, vale a dire alla soluzione tecnica prospettata e quello che deve essere riconosciuto all’offerta economica, vale a dire al prezzo che si intende corrispondere.
E’ nel giusto contemperamento tra queste due componenti, infatti, che l’aggiudicazione può avvenire secondo i parametri “più convenienti” per l’ amministrazione appaltante atteso che, diversamente operando, si tradisce lo spirito del meccanismo indicato nell’articolo 23, lettera b) del D. Lgs. 157 del 1998.
Ora, nella caso in esame, lo spirito del meccanismo al quale si è rinviato nel bando di gara non risulta osservato, in quanto alla voce prezzo è stato riconosciuto, di fatto, un peso irrisorio tale da non consentire allo stesso di svolgere non un ruolo decisivo ma quel ruolo che lo stesso bando di gara gli riservava e che è pari a 40 punti sui 100 complessivamente attribuibili.
Nel caso in esame la previsione dell’attribuzione di un punteggio di 40 punti per la voce economica e di 60 punti per la voce tecnica, vale a dire di un punteggio superiore per la parte tecnica dell’offerta, non viene ritenuto illegittimo ma ciò che viene giustamente censurato è il metodo di valutazione del prezzo e la formula utilizzata che, nel concreto, ha vanificato anche i 40 punti previsti per essa attraverso un appiattimento che ne ha tolto ogni forza.
Si tratta nella maggior parte dei casi degli appalti di servizi e di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in assenza di una norma specifica si attribuisce il punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte (con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come noto, sono discrezionali.
Si tratta nella maggior parte dei casi degli appalti di servizi e di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in assenza di una norma specifica si attribuisce il punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte (con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come noto, sono discrezionali.
Nella sentenza, il Consiglio ritiene che sia la lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 157/1995 (ora articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006) e dell’articolo 53 della direttiva europea n. 18/2004 sia la lamentata illogicità del criterio di attribuzione del punteggio dell’offerta economica, la sua irrazionalità manifesta e l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e sviamento siano effettivamente fondati.
I Giudici precisano, nella sentenza, che la semplice esposizione delle percentuali di ribasso offerte dalle imprese partecipanti alla gara e del punteggio riportato da ciascuna di esse per la voce “offerta economica” serve a dimostrare la fondatezza della tesi della ricorrente che, vale la pena di ricordare, lamenta l’appiattimento del punteggio attribuibile all’elemento prezzo, sulla base della clausola indicata nel bando di gara, e per tale via, la concreta eliminazione di ogni incidenza di tale voce.
Per la voce in esame (prezzo), è stato assegnato un punteggio pari a 40 (il massimo conseguibile) a fronte di un ribasso percentuale pari a 27,11%.
Un’altra impresa partecipante alla gara ha ottenuto punti 39,64, a fronte di una percentuale di ribasso pari a 9,70%,; un’altra, che ha proposto un ribasso pari al 5%, ha ottenuto un punteggio pari a 39,54 punti; ancora, un’altra delle partecipanti alla gara ha ottenuto un punteggio pari a 39, 57 a fronte di un ribasso percentuale pari a 6,75%; l’ultima delle imprese partecipanti alla gara, infine, ha ottenuto un punteggio pari a 39, 61 a fronte di un ribasso percentuale pari a 8,70%.
Dall’esame dei punteggi appena riportati emerge con immediatezza che in presenza di percentuali di ribasso oscillanti tra il 5% ed il 27,11%, i 40 punti previsti per la voce offerta economica si sono risolti nell’attribuzione di un punteggio che va da 39,54 per un ribasso del 5% a 40 per un ribasso del 27,11%.
Dei 40 punti previsti per la voce in esame, pertanto, la commissione ha utilizzato meno di un punto, vale a dire lo scarto che intercorre tra il punteggio di 39,54 attribuito alla controinteressata e il punteggio di 40 attribuito alla ricorrente, che è poi lo scarto di punteggio riconosciuto, rispettivamente, al minimo ribasso e al ribasso più elevato, peraltro fortemente divaricati tra di loro.
Di fatto la voce relativa al prezzo è risulta svuotata di ogni effetto pratico.
Ora, se il sistema previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 157 del 1995 “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, non prevede il prezzo come elemento decisivo al fine dell’individuazione dell’offerta aggiudicataria ma definisce la stessa “valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo” nondimeno tale sistema indica nel prezzo uno degli elementi da considerare ai fini della scelta del contraente, e questo allo scopo di garantire che quest’ultima avvenga sulla base di un giusto contemperamento tra il peso che si deve riconoscere all’offerta tecnica, vale a dire alla soluzione tecnica prospettata e quello che deve essere riconosciuto all’offerta economica, vale a dire al prezzo che si intende corrispondere.
E’ nel giusto contemperamento tra queste due componenti, infatti, che l’aggiudicazione può avvenire secondo i parametri “più convenienti” per l’ amministrazione appaltante atteso che, diversamente operando, si tradisce lo spirito del meccanismo indicato nell’articolo 23, lettera b) del D. Lgs. 157 del 1998.
Ora, nella caso in esame, lo spirito del meccanismo al quale si è rinviato nel bando di gara non risulta osservato, in quanto alla voce prezzo è stato riconosciuto, di fatto, un peso irrisorio tale da non consentire allo stesso di svolgere non un ruolo decisivo ma quel ruolo che lo stesso bando di gara gli riservava e che è pari a 40 punti sui 100 complessivamente attribuibili.
Nel caso in esame la previsione dell’attribuzione di un punteggio di 40 punti per la voce economica e di 60 punti per la voce tecnica, vale a dire di un punteggio superiore per la parte tecnica dell’offerta, non viene ritenuto illegittimo ma ciò che viene giustamente censurato è il metodo di valutazione del prezzo e la formula utilizzata che, nel concreto, ha vanificato anche i 40 punti previsti per essa attraverso un appiattimento che ne ha tolto ogni forza.
Si tratta nella maggior parte dei casi degli appalti di servizi e di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in assenza di una norma specifica si attribuisce il punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte (con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come noto, sono discrezionali.
A cura di Paolo
Oreto
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