Pace fiscale: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al ...
L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.
Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.
Quali sono gli atti definibili - Sono definibili i seguenti atti:
- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.
Sono esclusi da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto-legge.
Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione.
In cosa consiste l’agevolazione - Come già anticipato, il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.
Come e quando effettuare il versamento
Entro quale termine va effettuato il versamento
– I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il
perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al
tipo di atto.
Il termine di versamento dell’importo dovuto scade:
- il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018
- il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018
- il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
Pagamento rateale – Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata ovviamente dev’essere versata entro i predetti termini. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Modalità di versamento
In caso di invito al contraddittorio, il contribuente:
- per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107
- per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.
In caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.
In caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della
compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o
F23, secondo i casi.
Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima
rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza
dell’avvenuto pagamento.
Ulteriori chiarimenti - Per data di notifica si
intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente,
che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.
La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in
favore degli altri.
In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli
uffici proseguono con le attività relative a ciascun
procedimento.
Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per
avvalersi correttamente della definizione agevolata.
A cura di Agenzia delle Entrate
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