Pagamenti con carte di debito: Gli architetti chiedono l’esenzione dall’obbligo del POS
Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC, con la circolare prot. 800 del 30/08/2013 inviata a tutti i Consigli territoriali, in riferimento alle prevision...
Il Consiglio nazionale degli Architetti PPC, con la
circolare prot. 800 del 30/08/2013 inviata a tutti i
Consigli territoriali, in riferimento alle previsioni contenute
nell’articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha
comunicato di essere intervenuti “presso i Ministeri competenti e
la Banca d’Italia per escludere gli architetti da questo obbligo,
che ha un costo fisso annuale di circa 60 euro annui, ma che nella
nostra attività professionale è sostanzialmente inutilizzabile in
quanto i pagamenti anche minimi delle nostre attività professionali
sono normalmente superiori al tetto massimo di spesa della carta di
debito, facendo, altresì, presente che si può alternativamente
ricorrere al bonifico bancario e alle carte di debito o credito
virtuali, che non hanno costi per il professionista”.
Ricordiamo che il citato articolo 15, comma 4 recita testualmente “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”.
Nella nota indirizzata ai Ministeri, il Consiglio nazionale degli Architetti PPC precisa che al comma 5 dello stesso articolo 15 viene, anche, precisato che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.”,
Il Consiglio nazionale evidenzia, poi, che le carte di debito hanno dei limiti di pagamento (c.d. massimali), sia giornaliero che mensile e che per la attività professionale di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la previsione di utilizzo di carte di debito, mediante POS, all’interno degli studi professionali è una disposizione, sostanzialmente, inutilizzabile, in quanto i pagamenti, anche minimi per tali attività professionali sono, normalmente, superiori ai massimali della carta di debito.
In cinclusione, il Consiglio nazionale degli Architetti PPC chiede ai Ministeri competenti ed alla Banca d’Italia “di disciplinare, all’interno degli emanandi decreti ministeriali, l’esclusione della categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori tra i soggetti interessati di cui all’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, prevedendo, in alternativa, all’interno dei predetti decreti ministeriali, di poter ricorrere, in alternativa al POS, ad altri strumenti di tracciabilità del denaro, ovvero bonifico bancario e carte di debito o credito virtuali, che non hanno costi per il professionista.”.
Ricordiamo che il citato articolo 15, comma 4 recita testualmente “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”.
Nella nota indirizzata ai Ministeri, il Consiglio nazionale degli Architetti PPC precisa che al comma 5 dello stesso articolo 15 viene, anche, precisato che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.”,
Il Consiglio nazionale evidenzia, poi, che le carte di debito hanno dei limiti di pagamento (c.d. massimali), sia giornaliero che mensile e che per la attività professionale di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la previsione di utilizzo di carte di debito, mediante POS, all’interno degli studi professionali è una disposizione, sostanzialmente, inutilizzabile, in quanto i pagamenti, anche minimi per tali attività professionali sono, normalmente, superiori ai massimali della carta di debito.
In cinclusione, il Consiglio nazionale degli Architetti PPC chiede ai Ministeri competenti ed alla Banca d’Italia “di disciplinare, all’interno degli emanandi decreti ministeriali, l’esclusione della categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori tra i soggetti interessati di cui all’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, prevedendo, in alternativa, all’interno dei predetti decreti ministeriali, di poter ricorrere, in alternativa al POS, ad altri strumenti di tracciabilità del denaro, ovvero bonifico bancario e carte di debito o credito virtuali, che non hanno costi per il professionista.”.
A cura di Gabriele
Bivona
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