Pagamento debiti e Certificazione crediti P.A.: dal MEF 2 circolari chiarificatrici
Mentre la politica italiana dibatte sui possibili candidati alla poltrona del Quirinale, l'Italia che lavora continua a discutere sulla difficile situazione ...
Mentre la politica italiana dibatte sui possibili candidati alla
poltrona del Quirinale, l'Italia che lavora continua a discutere
sulla difficile situazione che aziende e professionisti si trovano
a vivere e sui possibili rimedi volti a dare ossigeno a un'economia
in profonda crisi. Uno spiraglio di luce sembrerebbe arrivare (ma
il condizionale è d'obbligo) con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia
di versamento di tributi degli enti locali" che darebbe il via
al pagamento dei debiti commerciali scaduti della pubblica
amministrazione, per un ammontare complessivo per il 2013 pari a 40
miliardi totali, la cui copertura finanziaria viene assicurata
mediante titoli di stato.
In riferimento alla pubblicazione del DL n. 35/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato due circolari che forniscono le prime indicazioni di carattere operativo:
I contenuti della circolare n. 17/2013
La circolare n. 17/2013 è volta a portare all'attenzione delle Amministrazioni centrali dello Stato gli adempimenti che conseguono dall'entrata in vigore del DL n. 35/2013, anche in considerazione degli stringenti termini temporali ivi previsti.
Per quanto concerne l'Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica (commi 1-2), la circolare n. 17/2013 oltre a rammentare la necessità di provvedere all'accreditamento alla piattaforma informatica per la certificazione del credito (clicca qui), ha precisato l'obbligo per ogni amministrazione, secondo le modalità ritenute maggiormente conformi alla propria organizzazione, di individuare, tra i propri vertici amministrativi, i soggetti tenuti alla registrazione sulla piattaforma elettronica. I predetti soggetti, una volta provveduto ad abilitare l'amministrazione, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare le certificazioni dei crediti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono vertici amministrativi, per le amministrazioni centrali, i Capi Dipartimento e i Segretari generali e, per le amministrazioni periferiche, i responsabili delle strutture quali i Prefetti, i Provveditori alle Opere Pubbliche, i Dirigenti scolastici.
In riferimento al comma 3 del DL n. 35/2013 (Certificazione dei crediti esclusivamente in modalità telematica), la circolare n. 17/2013 precisa che non possono più essere accolte istanze presentate dai creditori in forma cartacea, secondo la procedura c.d. ordinaria introdotta dal decreto ministeriale del 22 maggio 2012 nelle more dell'attivazione della piattaforma.
Per quanto concerne la ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni (commi 4-7 del DL n. 35/2013), la circolare n. 17/2013 ricorda che il comma 4 prevede che le amministrazioni debitrici debbano comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Tale elenco è distinto da quello previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge ai fini dell'estinzione dei debiti a fronte dei quali non sussistano residui passivi anche perenti (debiti c.d. fuori bilancio), in quanto tali debiti non presentano il requisito della esigibilità nei confronti dell'amministrazione.
I contenuti della circolare n. 18/2013
La circolare n. 18/2013 del MEF analizza i dettami contenuti all'interno dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35/2013 e, dunque, le disposizioni inerenti l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014. La circolare precisa che ciascun Ministero entro il 30 aprile p.v. deve provvedere a due distinte attività:
La circolare chiarisce anche le fasi inerenti:
In riferimento alla pubblicazione del DL n. 35/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato due circolari che forniscono le prime indicazioni di carattere operativo:
- la Circolare 10 aprile 2013, n. 17 - Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti. Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti.
- la Circolare 12 aprile 2013, n. 18 - Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato. Applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".
I contenuti della circolare n. 17/2013
La circolare n. 17/2013 è volta a portare all'attenzione delle Amministrazioni centrali dello Stato gli adempimenti che conseguono dall'entrata in vigore del DL n. 35/2013, anche in considerazione degli stringenti termini temporali ivi previsti.
Per quanto concerne l'Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica (commi 1-2), la circolare n. 17/2013 oltre a rammentare la necessità di provvedere all'accreditamento alla piattaforma informatica per la certificazione del credito (clicca qui), ha precisato l'obbligo per ogni amministrazione, secondo le modalità ritenute maggiormente conformi alla propria organizzazione, di individuare, tra i propri vertici amministrativi, i soggetti tenuti alla registrazione sulla piattaforma elettronica. I predetti soggetti, una volta provveduto ad abilitare l'amministrazione, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare le certificazioni dei crediti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono vertici amministrativi, per le amministrazioni centrali, i Capi Dipartimento e i Segretari generali e, per le amministrazioni periferiche, i responsabili delle strutture quali i Prefetti, i Provveditori alle Opere Pubbliche, i Dirigenti scolastici.
In riferimento al comma 3 del DL n. 35/2013 (Certificazione dei crediti esclusivamente in modalità telematica), la circolare n. 17/2013 precisa che non possono più essere accolte istanze presentate dai creditori in forma cartacea, secondo la procedura c.d. ordinaria introdotta dal decreto ministeriale del 22 maggio 2012 nelle more dell'attivazione della piattaforma.
Per quanto concerne la ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni (commi 4-7 del DL n. 35/2013), la circolare n. 17/2013 ricorda che il comma 4 prevede che le amministrazioni debitrici debbano comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Tale elenco è distinto da quello previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge ai fini dell'estinzione dei debiti a fronte dei quali non sussistano residui passivi anche perenti (debiti c.d. fuori bilancio), in quanto tali debiti non presentano il requisito della esigibilità nei confronti dell'amministrazione.
I contenuti della circolare n. 18/2013
La circolare n. 18/2013 del MEF analizza i dettami contenuti all'interno dell'articolo 5 del decreto-legge n. 35/2013 e, dunque, le disposizioni inerenti l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014. La circolare precisa che ciascun Ministero entro il 30 aprile p.v. deve provvedere a due distinte attività:
- predisporre apposito elenco dettagliato, in ordine cronologico, con l'indicazione dei relativi importi da inviare a corredo di specifica richiesta di assegnazione fondi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio, che è tenuto ad effettuare i riscontri di competenza;
- predisporre un ulteriore elenco sintetico dei medesimi debiti, aggregati in base al pertinente capitolo/piano gestionale di spesa individuato nel bilancio dell'esercizio in gestione, con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi; i suddetti aggregati contabili devono risultare coerenti con le informazioni sui singoli debiti, di cui al precedente punto. Questo elenco sintetico deve essere allegato all'elenco di cui al precedente punto ed essere al tempo stesso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale.
La circolare chiarisce anche le fasi inerenti:
- la predisposizione e trasmissione degli elenchi da parte delle Amministrazioni;
- la verifica degli Uffici centrali del bilancio;
- il monitoraggio dei pagamenti;
- i piani di rientro.
A cura di Ilenia
Cicirello
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