Partecipazione alle gare d'appalto: l'Agenzia delle Entrate sull'imposta di bollo
La risposta n. 7/2021 dell'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sull’imposta di bollo per le domande per la partecipazione alle gare d'appalto
La domanda di partecipazione alle gare d'appalto con procedura negoziata è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?
Partecipazione alle gare d'appalto: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
È questa la domanda formulata da un Comune all'Agenzia delle Entrate che ha fornito un'interessante risposta (la n. 7 del 5 gennaio 2021) con la quale chiarisce nel dettaglio sia l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo per le gare con procedura negoziata che il calcolo dell’imposta nel caso in cui la stessa debba essere corrisposta.
Partecipazione alle gare e imposta di bollo : il DPR 26 ottobre 1972, n. 63
L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che "Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa".
L'articolo 2, comma 1 stabilisce che "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda". Il comma 2 dello stesso articolo specifica che "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".
Procedure negoziate
In riferimento alle procedure negoziate l’Agenzia delle Entrate nella Risposta precisa quanto segue:
- la domanda di partecipazione alla procedura negoziata non rientra tra quelli previsti dall'art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. L’eventuale domanda di partecipazione non deve essere assoggettato ad imposta di bollo;
- l'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata è finalizzata all'individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata ed alla stessa dovrà seguire la presentazione delle manifestazioni di interesse tramite apposito modello finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativa per il Comune e che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa. Per le suesposte caratteristiche il documento denominato manifestazione di interesse non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non deve essere assoggettato ad imposta di bollo;
- relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione, nella Risposta n. 7 si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.
Calcolo dell’imposta di bollo
Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (primo correttivo al Codice dei contratti) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e, nel dettaglio, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce "I capitolati e il computo estimativo metrico,richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".
Relativamente, quindi, al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, la situazione è quella di seguito riportata:
- ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio;
- agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato, anche, precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
IL NOTIZIOMETRO