Pergolato o porticato: dalla SCIA al permesso di costruire e autorizzazione sismica

Dimensioni e precarietà dell'opera sono fondamentali per il passaggio da pergolato a porticato che necessita di permesso di costruire e autorizzazione sismica

di Redazione tecnica - 12/01/2021

Uno degli argomenti più dibattuti nei tribunali italiani è certamente quello che riguarda la definizione delle opere edilizie "minori" quali pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture, porticati.... Definizioni che dipendono da tanti fattori e che nella realtà determinano una serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche. L'unica cosa che si può fare è ricorrere ai tribunali che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà far rientrare un'opera in questa o quella definizione (con risultati spesso differenti da sezione a sezione).

Pergolato o porticato: la nuova sentenza del TAR

È il caso della sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale affronta il ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di demolizione di un pergolato in legno lamellare a supporto di una attività di ristorazione.

Nel caso di specie, il titolare dell'attività di ristorazione aveva depositato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare smontabile. Al termine dei lavori, però, ha sospeso l'efficacia della Scia, chiedendo di riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata. Dopo un sopralluogo dei tecnici del Comune, è stata inviata ordinanza di demolizione, ripristino dei luoghi, oltre ad una sanzione pecuniaria. Per il Comune si trattava infatti di "intervento di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha, quindi, proposto ricorso al TAR, lamentando tra le altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.

Le dimensioni del pergolato

La questione ruota attorno alle dimensioni del manufatto realizzato. Nella presentazione della SCIA era stato indicato come "un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Per il Comune, che ha effettuato il sopralluogo con le dovute misurazioni del manufatto, però, si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento", secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Il manufatto, infatti, secondo i giudici che hanno visionato le foto, presenta "caratteristiche intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio". Altro che pergolato, dunque...

Differenza tra pergolato e tettoia

I giudici descrivono la differenza tra pergolato e tettoia. Un pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire". Ma, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire. Inoltre, dicono i giudici, si parla di "nuova costruzione" anche quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Non basta, dunque, per evitare il permesso di costruire, evocare la natura smontabile dell'opera o la tipologia dei materiali utilizzati. Bisogna, invece, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio. Nel caso analizzato, per il manufatto analizzato non era sufficiente la sola Scia.

L'autorizzazione sismica

Il Comune ha contestato anche la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che ricade in zona sismica. Secondo i giudici, "la normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del manufatto; ciò in quanto le disposizioni hanno una portata ampia, facendo riferimento a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, con il fine di consentire un controllo preventivo, da parte dell’autorità amministrativa preposta, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche". Quindi, si legge nella sentenza, "sebbene l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori". La donna, dunque, dovrà demolire il manufatto. I giudici le hanno solo annullato la sanzione pecuniaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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