Permesso di costruire rilasciato da un commissario ad acta: quali sono i poteri di autotutela del Comune?
Cosa accade in caso di rilascio di un permesso di costruire da parte di un commissario ad acta nominato a seguito dell'inerzia del Comune? e quali sono i pot...
Cosa accade in caso di rilascio di un permesso di costruire da parte di un commissario ad acta nominato a seguito dell'inerzia del Comune? e quali sono i poteri di autotutela che restano in capo a quest'ultimo?
A spiegarcelo è la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2576 del 23 aprile 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un Comune per la riforma di una precedente decisione del giudice di prime cure in riferimento all’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire e del conseguente ordine di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
I fatti
La causa riguarda la richiesta avanzata ad un Comune per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso immobiliare mediante trasformazione di una struttura edilizia. Stante l’inerzia del Comune nel provvedere, i richiedenti hanno domandato l’intervento sostitutivo della Provincia, la quale ha nominato un commissario ad acta che ha rilasciato il reclamato titolo edilizio.
Con provvedimento successivo, però, il Comune ha annullato d’ufficio il detto permesso di costruire e con una nuova ordinanza ha ingiunto la demolizione di alcuni manufatti presenti sull’area oggetto del programmato intervento di trasformazione, sul presupposto che gli stessi fossero stati realizzati in assenza di titolo edilizio.
Provvedimento di ritiro e ordine di demolizione che sono stati ritenuti illegittimi in primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Comune denunciando, tra le altre cose, l’errore commesso in primo grado nel ritenere il Comune privo del potere di agire in autotutela sull’atto emanato dal commissario ad acta.
La decisione del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, per il quale:
- quando il commissario ad acta viene nominato da un'autorità amministrativa per sostituirsi nell'esercizio di una competenza generale (in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento) e quindi senza l'indicazione degli specifici atti da emanare, la relazione che si instaura con l'ente è di natura interorganica e il provvedimento commissariale va qualificato come atto di un organo straordinario, che può essere rimosso dallo stesso ente locale nell'esercizio dei propri poteri istituzionali di autotutela;
- nel caso, invece, il commissario è nominato, nell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo, per l'adozione di uno specifico atto indicato dall'autorità tutoria, la relazione ha carattere intersoggettivo e l’ente può solo impugnare le statuizioni del commissario innanzi al giudice amministrativo, ma non può ritirarle in via di autotutela.
Per questo motivo, nel caso di specie il permesso di costruire rilasciato dal commissario è espressione di un potere esercitato da un centro di competenze distinto e autonomo in relazione al quale non è, quindi, configurabile la possibilità di agire in autotutela. Il commissario ad acta è stato, infatti, nominato per provvedere su una specifica istanza (quella con cui gli appellati avevano chiesto il rilascio del permesso di costruire), per cui, il Comune non aveva il potere di annullare d’ufficio l’atto commissariale adottato nell’espletamento dell’incarico.
Palazzo Spada ha anche affermato che negando all’ente sostituito il potere di provvedere in autotutela, non si mina il principio di continuità dell’azione amministrativa. La lesione di tale principio è direttamente imputabile alla non fisiologica condotta dell’ente sostituito che con la sua inerzia ha creato i presupposti per l’intervento tutorio, per altro verso la tutela dell’interesse istituzionale al medesimo ente assegnato è, comunque, assicurata mediante la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale le determinazioni commissariali adottate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 aprile 2019, n. 2576Link Correlati
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