Permesso di costruire subordinato alla certificazione energetica
Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Dis...
Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre scorso della legge 24 dicembre
2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”,
attraverso l’art. 1 commi 289 e 290, viene dato un ulteriore
impulso alla strategia del Governo di incentivare il consumo
intelligente di energia.
A tal fine, il comma 289 modifica il comma 1, articolo 6 del Dlgs 192/05 rendendo obbligatoria la certificazione energetica degli edifici per l’ottenimento del permesso di costruire. A partire dall’1 gennaio 2009, la certificazione energetica (in mancanza delle linee guida nazionali o regionali, è possibile utilizzare l’attestato di qualificazione energetica come previsto dall’allegato E del Dlgs 192/05) sarà “condicio sine qua non” per iniziare i lavori ed ottenere quindi in Comune il permesso di costruire. Attraverso questa procedura, si prevede un cambiamento nel mercato immobiliare che spingerebbe verso un’edilizia più sostenibile. Gli acquirenti potranno infatti valutare le prestazioni energetiche dell’edificio attraverso una precisa classificazione Ricordiamo che la certificazione energetica è stata introdotta al fine di permettere all’acquirente di valutare la prestazione energetica dell’edificio (o singola unità immobiliare) e, in linea di logica, privilegiare edifici più efficienti. Ma come viene classificato un edificio e come un normale acquirente privo di qualsiasi conoscenza tecnica potrà valutare realmente la bontà della prestazione energetica?
La risposta risiede in due distinti indicatori:
Il secondo indicatore potrà invece essere utilizzato da un acquirente più consapevole che, attraverso una puntuale definizione dei consumi dell’edificio, potrà valutare l’acquisto in maniera più cosciente.
Infine, il comma 290 modifica l’articolo 4 del testo unico in edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni) sostituendo il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’1 gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
A tal fine, il comma 289 modifica il comma 1, articolo 6 del Dlgs 192/05 rendendo obbligatoria la certificazione energetica degli edifici per l’ottenimento del permesso di costruire. A partire dall’1 gennaio 2009, la certificazione energetica (in mancanza delle linee guida nazionali o regionali, è possibile utilizzare l’attestato di qualificazione energetica come previsto dall’allegato E del Dlgs 192/05) sarà “condicio sine qua non” per iniziare i lavori ed ottenere quindi in Comune il permesso di costruire. Attraverso questa procedura, si prevede un cambiamento nel mercato immobiliare che spingerebbe verso un’edilizia più sostenibile. Gli acquirenti potranno infatti valutare le prestazioni energetiche dell’edificio attraverso una precisa classificazione Ricordiamo che la certificazione energetica è stata introdotta al fine di permettere all’acquirente di valutare la prestazione energetica dell’edificio (o singola unità immobiliare) e, in linea di logica, privilegiare edifici più efficienti. Ma come viene classificato un edificio e come un normale acquirente privo di qualsiasi conoscenza tecnica potrà valutare realmente la bontà della prestazione energetica?
La risposta risiede in due distinti indicatori:
- la classe energetica dell’edificio, che consente di assegnare all’edificio un classe di prestazione energetica che nelle norme europee va da A, per gli edifici più efficienti, a G per quelli che consumano di più;
- un indicatore di fabbisogno espresso, almeno per gli edifici residenziali o assimilabili, in kWh/mq anno, ossia il rapporto tra una quantità annua di energia e la superficie utile dell’unità immobiliare o dell’intero edificio
Il secondo indicatore potrà invece essere utilizzato da un acquirente più consapevole che, attraverso una puntuale definizione dei consumi dell’edificio, potrà valutare l’acquisto in maniera più cosciente.
Infine, il comma 290 modifica l’articolo 4 del testo unico in edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni) sostituendo il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’1 gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
A cura di Ilenia
Cicirello
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