Piattaforma gestione gare e costi di gestione: interviene l'ANAC
L'ANAC risponde alla richiesta dell'OICE confermando l'illegittimità dei bandi che prevedono il rimborso dei costi di gestione della piattaforma informatica
È illegittimo il bando di gara che prevede una apposita clausola per il pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario.
Piattaforma gestione gare e costi di gestione: la delibera dell'ANAC
Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rispondendo ad un'istanza avanzata dall'OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che ha attivato un apposito precontenzioso a tutela dei suoi associati.
In particolare, l'OICE ha sottoposto all'ANAC una lex specialis che nel suo disciplinare imponeva il pagamento di oltre 4500 euro a carico dell’aggiudicatario, per i costi di funzionamento della piattaforma telematica di gestione della gara pubblica.
Piattaforma telematica: niente pagamenti dei costi di gestione
Rispondendo all'OICE, l'ANAC con delibera 16 marzo 2021, n. 225 ha stabilito che è illegittima la clausola della lex specialis che prevede l’obbligo di pagamento di costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro aggiudicatario, imponendo anche la produzione in sede di offerta di un atto unilaterale d’obbligo, violato il quale scatterebbe anche l'esclusione dalla gara.
L’illegittimità è dichiarata dall’Anac con riferimento al principio di tassatività delle clausole di esclusione, anche citando alla giurisprudenza e alle delibere dell’Autorità richiamate nell’istanza di OICE che “in fattispecie del tutto analoghe a quella di specie (in cui il disciplinare obbligava l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, a corrispondere ad Asmel il costo del servizio di committenza, prevedendo che in sede di gara il concorrente fosse gravato dal presentare l’atto unilaterale d’obbligo), ha riconosciuto l’illegittimità di tale clausole per contrasto con l’art. 41, comma 2-bis del Codice e con l’art. 23 della costituzione".
La delibera ANAC richiama la sentenza del Tar Campania n. 1/2021 in cui è stata considerata illegittima la richiesta in capo all’aggiudicatario di un corrispettivo per le attività di committenza ausiliarie, trattandosi di costi non ammessi dal vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e di violazione del principio di concorrenza perché “incide sulla libera elaborazione dell’offerta e introduce un costo incomprimibile”.
Da qui la bocciatura della clausola del disciplinare che imponeva oltre 4500 euro a carico dell’aggiudicatario per costi di funzionamento della piattaforma in violazione dell’art. 41, comma 2-bis del codice cioè non coperti dalla normativa vigente e anche come elemento “essenziale” dell’offerta, tale cioè da portare all’immediata esclusione di una offerta che non contenesse l’atto unilaterale d’obbligo al rimborso in caso di aggiudicazione.
Il commento dell'OICE
“Apprendiamo con favore l’esito del precontenzioso - afferma il Direttore Generale OICE, Andrea Mascolini - rispetto al quale l’Autorità ha mostrato la consueta attenzione decidendo con motivazioni ineccepibili. Abbiamo avviato questa istanza, come altre, a seguito del quotidiano lavoro di screening dei bandi di gara anomali, anche segnalati dai nostri associati, a tutela degli operatori del settore dei servizi di ingegneria e architettura che ogni giorno si trovano ad operare in un rapporto con le committenze ancora oggi, in molti casi, particolarmente squilibrato. Riteniamo sempre più necessario che si arrivi ad un contratto-tipo e a un capitolato-tipo standardizzato”.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 26 marzo 2021, n. 225IL NOTIZIOMETRO