Piccoli impianti a fonti rinnovabili: semplificazione procedure autorizzative
Modello unico per la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera per la realizzazione, connessione ed esercizio degli impianti di produzione di e...
Modello unico per la comunicazione relativa alle attività in
edilizia libera per la realizzazione, connessione ed esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Lo prevede l'art. 37 (Semplificazione procedure autorizzative impianti fonti rinnovabili e biometano) dell'ultima bozza del Decreto Semplificazioni approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 giugno scorso e per la quale siamo solo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'art. 37 del nuovo provvedimento normativo del Governo Renzi inserisce dopo l'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'art. 7-bis che prevede la semplificazione di alcune procedure relative alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, dall'1 ottobre 2014, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è prevista la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011), si potrà utilizzare un modello unico che sarà approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e che sostituirà i modelli eventualmente adottati dai Comuni. Per la parte del modulo inerente le comunicazioni di competenza del Comune di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2011, il modulo contiene esclusivamente:
Le dichiarazioni potranno essere rese attraverso autodichiarazione (d.P.R. n. 445/2000). Nel caso sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, l'interessato può:
L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lett b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
Lo prevede l'art. 37 (Semplificazione procedure autorizzative impianti fonti rinnovabili e biometano) dell'ultima bozza del Decreto Semplificazioni approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 giugno scorso e per la quale siamo solo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'art. 37 del nuovo provvedimento normativo del Governo Renzi inserisce dopo l'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'art. 7-bis che prevede la semplificazione di alcune procedure relative alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, dall'1 ottobre 2014, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è prevista la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011), si potrà utilizzare un modello unico che sarà approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e che sostituirà i modelli eventualmente adottati dai Comuni. Per la parte del modulo inerente le comunicazioni di competenza del Comune di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2011, il modulo contiene esclusivamente:
- i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo a presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
- la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
Le dichiarazioni potranno essere rese attraverso autodichiarazione (d.P.R. n. 445/2000). Nel caso sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, l'interessato può:
- allegarli alla comunicazione;
- richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo.
L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lett b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
A cura di Gabriele
Bivona
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