Planimetrie catastali: Gratuite per tutte le amministrazioni
La Corte dei conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 37 del 31 gennaio 2013, riafferma l'obbligo per le amministrazioni di ...
La Corte dei conti, sezione di controllo per l'Emilia
Romagna, con la deliberazione n. 37 del 31 gennaio 2013,
riafferma l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili i
dati ogni volta che siano necessari per lo svolgimento di compiti
istituzionali di un'altra amministrazione, senza oneri a carico di
quest'ultima.
La Corte dei conti, in merito alla richiesta, inoltrata da un Comune agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, di fornitura in formato digitale delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici relativi alle unità immobiliari urbane, ha evidenziato che dal quadro normativo è possibile evincere un generale principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali, restando a carico dell'amministrazione richiedente, così come previsto dal decreto del direttore del Territorio del 13 novembre 2007, soltanto eventuali costi eccezionali, necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze. Tali costi eccezionali, tuttavia, non possono essere connessi alle modalità di erogazione dei dati; gli stessi, dunque, sono giustificati solo a fronte di una prestazione straordinaria per il suo contenuto.
La Corte ricorda che l'articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve essere reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, e che l'articolo 59 dello stesso decreto legislativo precisa che nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la banca dati catastale gestita dal Territorio, incorporata dal 1° dicembre 2012 nell'agenzia delle Entrate.
La Corte dei conti, in merito alla richiesta, inoltrata da un Comune agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, di fornitura in formato digitale delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici relativi alle unità immobiliari urbane, ha evidenziato che dal quadro normativo è possibile evincere un generale principio di gratuità per l’accesso dei comuni alla base dei dati catastali, restando a carico dell'amministrazione richiedente, così come previsto dal decreto del direttore del Territorio del 13 novembre 2007, soltanto eventuali costi eccezionali, necessari per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze. Tali costi eccezionali, tuttavia, non possono essere connessi alle modalità di erogazione dei dati; gli stessi, dunque, sono giustificati solo a fronte di una prestazione straordinaria per il suo contenuto.
La Corte ricorda che l'articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve essere reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, e che l'articolo 59 dello stesso decreto legislativo precisa che nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la banca dati catastale gestita dal Territorio, incorporata dal 1° dicembre 2012 nell'agenzia delle Entrate.
A cura di Gabriele
Bivona
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