Potere di esclusione al RUP o alla Commissione giudicatrice? la parola al Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato interviene su chi può disporre il provvedimento di esclusione da una gara tra RUP e Commissione giudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 50/201
Il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara può essere adottato dalla commissione giudicatrice o rientra nella competenza della stazione appaltante e, per essa, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?
Ha rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1104 del 12 febbraio 2020 che ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una decisione dei giudici di primo grado che avevano confermato l'esclusione disposta dalla Commissione giudicatrice di un concorrente che non aveva indicato i costi della manodopera all'interno dell'offerta economica.
Potere di esclusione al RUP o alla Commissione giudicatrice: l'errore del giudice di primo grado
Come rilevato in sede di giudizio, nel caso di specie il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara era stato adottato dal Presidente della Commissione esaminatrice (sia pure su carta intestata della stazione appaltante). Secondo il giudice di primo grado, fino a quando l’operato della commissione giudicatrice non è approvato dai competenti organi dell’amministrazione appaltante, ovvero fino a quando non è adottato il provvedimento di aggiudicazione, la commissione ha il potere di riesaminare il procedimento di gara già stato espletato, riaprirlo ed emendarlo dagli errori che sono stati commessi o dalle illegittimità verificatesi anche in relazione all’ammissione o esclusione di un concorrente.
Potere di esclusione al RUP o alla Commissione giudicatrice: la pronuncia del Consiglio di Stato
Una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel ritenere che è competenza del RUP l’adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici. L’art. 77, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”..
La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie.
L'esclusione solo al RUP
In definitiva, è preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.
Con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, l’art. 80 (“Motivi di esclusione”) del Codice dei contratti dispone in più punti (ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) che è compito della “stazione appaltante” e quindi del RUP adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 12 febbraio 2020, n. 1104Link Correlati
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