Presidenza Italiana del G7: Cantone contro le procedure negoziate senza bando
"Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, lo avevamo denunciato subito dopo la pubblicazione del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante “Interventi ur...
"Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, lo avevamo denunciato subito dopo la pubblicazione del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” (leggi news), rilevando come nel Capo III rubricato “Interventi per la presidenza del G7”, costituito soltanto dall’articolo 7 (interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017), ci fosse il serio rischio che con la scusa del G7 potessero ritornare in voga le procedure negoziate senza bando.
Evidentemente avevamo ragione, dato che anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone, nel corso dell’audizione di mercoledì 18 gennaio scorso alla VI Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati, ha bocciato il suddetto articolo 7 evidenziando la nostra medesima preoccupazione.
Il Presidente Cantone nel proprio intervento ha affermato “La norma, praticamente consente l’affidamento attraverso il sistema diciamo della procedura senza appalto, quindi, sostanzialmente diciamo una procedure ipereccezionale con un criterio che anche in italiano si fa fatica davvero ad individuare perché dice “Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63”. Qui c’è una chiara contraddizione in termini perché se la legge dice che il solo fatto che le opere del G7 sono il presupposto per l’applicazione dell’articolo 63 non si vede in che cosa bisognerebbe motivare”.
“Il tema vero - ha aggiunto il Presidente Cantone - è che quelle sono procedure assolutamente semplificate che consentono l’affidamento senza limiti di importo semplicemente con 5 preventivi. Questa deroga ci preoccupa perché è la prima deroga che viene fatta ad un codice dei contratti che ideologicamente nasceva con l’idea che deroghe non ce sarebbero più dovute essere; nemmeno per il terremoto è stata fatta una deroga di questo tipo”.
Ricordiamo, anche, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 è stata istituita la delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del vertice del gruppo dei Paesi più industrializzati e che, successivamente tra l’ANAC e tale Delegazione, nell’ormai lontano 4 agosto 2016 era stato sottoscritto un articolato protocollo d’intesa che avrebbe dovuto disciplinare lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, l’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e il monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.
Come mai il Governo nella stesura dell’articolo 7 del Decreto-legge n. 243/2016 non ha sentito il Presidente Cantone in considerazione di una pesante deroga al nuovo Codice dei contratti?
Arriva, nell’audizione di mercoledì scorso, il fermo e deciso NO del Presidente Cantone che sottolinea come non saranno né il capo della struttura di missione Alessandro Modiano nè il commissario straordinario, il prefetto catanese Riccardo Carpino, a occuparsi in prima persona degli appalti e “che le procedure di gara non saranno fatte da loro individuando quale possibile stazione appaltante i Provveditorati alle opere pubbliche di Palermo e Messina”.
Cantone conclude l’audizione precisando: “Io non ho un’idea di quali possano essere i meccanismi alternativi però è evidente che questa norma (art. 7 del decreto.legge n. 243/2016 n.d.r.) rischia di essere pericolosa anche se è difficile individuare un’alternativa, oggi, a distanza di così breve tempo perché i lavori vanno realizzati Ma la norma è, oggettivamente molto pericolosa”.
Speriamo che le vicende degli anni passati relative alla Maddalena per le strutture del G7 del 2009, a Venezia per il MOSE, a Milano per l’Expo 2015, a Mineo per il centro di accoglienza CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo), a Roma per “Mafia Capitale” dove erano state utilizzate procedure derogatorie al previgente codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006, servano a qualcosa e che l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 243/2016 venga opportunamente modificato in modo che non si ritorni a parlare anche per il G7 di Taormina di procedure derogatorie, di procedure negoziate e di quant’altro dovrebbe essere legato soltanto a condizioni emergenziali quali le calamità naturali e non a disattenzione e carenze di governo della cosa pubblica che avrebbe potuto programmare quanto necessario e funzionale al G7 del mese di maggio 2017 già dal mese di marzo 2016.
A cura di arch. Paolo Oreto
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