Prestazione energetica, i requisiti e le metodologie di calcolo per il nuovo APE

L'Italia è il Paese dei continui cambi normativi, lo sanno molto bene soprattutto i professionisti dell'area tecnica. Tralasciando uno dei settori più intere...

27/01/2015
L'Italia è il Paese dei continui cambi normativi, lo sanno molto bene soprattutto i professionisti dell'area tecnica. Tralasciando uno dei settori più interessati, quello dei lavori pubblici che dal 2006 ad oggi ha avuto innumerevoli modifiche, un altro certamente tra i più tormentati è quello della certificazione energetica.

Come riconosciuto dallo stesso Comitato Termotecnico Italiano (CTI) nell'ultimo Rapporto sull'attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia (leggi il rapporto), a distanza di 7 anni dalla sua introduzione in Lombardia e dopo 5 dalla pubblicazione delle Linee Guida Nazionali (DM 26 giugno 2009), la situazione normativa è ancora un "work-in progress".

Dopo norme l'aggiornamento di ottobre 2014 delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 (leggi articolo), dall'1 luglio 2015 cambierà tutto (di nuovo). Era attesa, infatti, da tempo la definizione del decreto attuativo dell'articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, che ha aggiornato il DLgs n. 192/2005, in recepimento della direttiva edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue). Decreto attuativo che sarà discusso nella conferenza unificata del 28 gennaio 2015 e che riscriverà totalmente l'attestato di prestazione energetica con nuovi metodi di calcolo per la misurazione delle prestazioni energetiche e per la compilazione della certificazione energetica.

Il provvedimento definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. In particolare, il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture) prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della direttiva 2010/31/UE:
  • adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
  • fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica (per edifici o unità immobiliari sia pubblici che privati, di nuova costruzioni o sottoposti a ristrutturazione) che consentano il conseguimento di livelli ottimali in funzione dei costi (tali requisiti sono aggiornati almeno ogni 5 anni);
  • definizione di "edificio a energia quasi zero" e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di quest'ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.

Nonostante le nuove metodologie si applichino solo alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE, al fine di promuovere l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è indicato che le Regioni le Province autonome e il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) collaborino per la definizione e l'aggiornamento:
  • delle metodologie di calcolo;
  • dei requisiti minimi di edifici e impianti;
  • dei sistemi di classificazione energetica degli edifici;
  • del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
  • dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale.

Entrando nel dettaglio, il decreto è composto da 9 articoli e 2 allegati (di cui uno con due appendici):
  • art. 1 - Ambito di intervento e finalità
  • art. 2 - Definizioni
  • art. 3 - Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • art. 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • art. 5 - Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
  • art. 6 - Funzioni delle Regioni e delle Province autonome
  • art. 7 - Strumenti di calcolo
  • art. 8 - Abrogazioni e disposizioni finali
  • art. 9 - Entrata in vigore
  • Allegato 1 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
  • Appendice A all'Allegato 1 - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica
  • Appendice B all'Allegato 1 - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica
  • Allegato 2 - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

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