Prestazioni professionali, CNI: l'UE ha ribadito la legittimità delle tariffe professionali
È stata la scintilla che ha fatto nascere il Comitato promotore della manifestazione che si è svolta a Roma il 13 maggio 2017 (leggi articolo), adesso è anch...
È stata la scintilla che ha fatto nascere il Comitato promotore della manifestazione che si è svolta a Roma il 13 maggio 2017 (leggi articolo), adesso è anche oggetto della circolare 4 ottobre 2017, n. 128 che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali.
Stiamo parlando della Sentenza della Corte Europea 8 dicembre 2016, n. c-532/15 recante "Rinvio pregiudiziale – Servizi prestati dai procuratori legali – Tariffa – Organi giurisdizionali – Impossibilità di deroga", che ha confermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili (nel caso specifico dei procuratori legali in Spagna), ritenendo le stesse compatibili con le regole UE sulla libera concorrenza.
Il CNI ha ricordato che risultano essere numerose le pronunce giurisprudenziali che affermano il principio secondo cui ogni intervento atto ad influenzare e coordinare la condotta economica dei liberi professionisti, se espressamente previsto o disciplinato direttamente dallo Stato con norme avente valore di legge, è da ritenersi in armonia con la tutela della concorrenza.
Come specificato dalla sentenza dell'8 dicembre 2016, che ha riunito due ricorsi sulla compatibilità delle tariffe forensi, fissate dalla legge spagnola, con il diritto dell'Unione Europea. La giustizia spagnola aveva, infatti, sollevato alcune questioni pregiudiziali, ponendo in dubbio la compatibilità delle tariffe vigenti con il diritto dell'UE. Nello specifico, era stato chiesto "se l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale [...]che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa".
La sentenza UE ha sottolineato che il regio decreto n.1373/2003 (che fissa gli onorari spettanti ai professionisti in Spagna) costituisce una normativa promulgata dallo Stato e che “nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo ha rilevato che detto decreto non è stato elaborato dalle associazioni professionali dei procuratori legali, trattandosi di una normativa statale approvata dal Consiglio dei Ministri spagnolo, conformemente alla procedura ordinaria di elaborazione dei decreti. Il procedimento di liquidazione degli onorari dei procuratori legali, poi, rientra nella competenza dei giudici nazionali”.
Secondo l'UE non si può ritenere che il Regno di Spagna abbia delegato il potere di elaborare la normativa o la sua attuazione alle associazioni professionali dei procuratori legali per il solo fatto che i giudici nazionali, nel corso del procedimento di liquidazione degli onorari, siano tenuti a rispettare le disposizioni di una normativa nazionale elaborata e promulgata da tale Stato secondo la procedura regolamentare ordinaria. Infine, non si può ritenere che questo Stato membro (Spagna) imponga o favorisca la conclusione, da parte delle associazioni professionali dei procuratori legali, di intese in contrasto con l'art. 101 TFUE o di abusi di posizione dominante in contrasto con l'art.102 TFUE, né che ne rafforzi gli effetti.
"Sulla base di queste considerazioni - specifica il CNI - la Corte ha ritenuto che una normativa - come quella spagnola - che assoggetti gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12% e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa - non sia affatto contraria all'art.101 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE (Trattato dell’Unione Europea)".
Secondo il Giudice comunitario, se la liquidazione degli onorari avviene attraverso un intervento dei giudici nazionali, che restano vincolati dagli importi fissati dalla legge interna, non vi può essere al riguardo alcuna violazione della normativa europea.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la regolamentazione dei compensi minimi, in virtù del fatto che è contenuta in una normativa statale, non contrasta con il diritto dell’Unione Europea e non rappresenta, quindi, un ostacolo alla libera concorrenza. Come rilevato dal CNI, "Pur evidenziando che – sul piano operativo – trattasi di una sentenza centrata sulla legislazione spagnola e sugli onorari di una specifica figura professionale, è indubitabile che i principi ivi affermati al più alto livello (si tratta del supremo Giudice europeo) siano suscettibili di assumere portata di carattere generale e quindi di valere ed essere considerati applicabili anche per le Professioni di altri Paesi dell’Unione Europea".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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