Prevenzione Incendi: da oggi in vigore il nuovo Regolamento
Entra ufficialmente in vigore oggi il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazion...
Entra ufficialmente in vigore oggi il nuovo Regolamento di
Prevenzione Incendi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno
3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139" (G.U. 20/08/2015, n. 192 - Suppl.
Ordinario n. 51).
Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi è stato pubblicato per semplificare le procedure e assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Non sono, però, mancate le critiche da parte degli operatori del settore. Ricordiamo, infatti, la presa di posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che all'indomani della pubblicazione del Decreto ne ha criticato i contenuti. "Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" aveva dichiarato l'ing. Gaetano Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri. "L'impianto delle Nuove norme tecniche - ha continuato l'ing. Fede - resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma".
Ricordiamo che il nuovo decreto è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico che ne costituisce il cuore:
In particolare, l'allegato 1 è strutturato in 4 sezioni distinte:
Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi è stato pubblicato per semplificare le procedure e assicurare tempi più rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Non sono, però, mancate le critiche da parte degli operatori del settore. Ricordiamo, infatti, la presa di posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che all'indomani della pubblicazione del Decreto ne ha criticato i contenuti. "Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" aveva dichiarato l'ing. Gaetano Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri. "L'impianto delle Nuove norme tecniche - ha continuato l'ing. Fede - resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma".
Ricordiamo che il nuovo decreto è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico che ne costituisce il cuore:
- art. 1 - Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
- art. 2 - Campo di applicazione
- art. 3 - Impiego dei prodotti per uso antincendio
- art. 4 - Monitoraggio
- art. 5 - Disposizioni finali
- allegato 1 - Norme di Prevenzione Incendi
In particolare, l'allegato 1 è strutturato in 4 sezioni distinte:
- Sezione G - Generalità che definisce termini,
definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione
della sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi.
L'impostazione generale di questa sezione è basata sui seguenti
principi:
- generalità: stesse metodologie per tutte le attività
- semplicità: sono privilegiate le soluzioni semplici, realizzabili, comprensibili e con la più facile manutenzione
- modularità: scomposizione della materia in moduli che guidino il progettista alla composizione delle soluzioni appropriate
- flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all'attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio
- standardizzazione e integrazione: conformità con gli standard internazionali
- inclusione: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive,...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio
- contenuti basati sull'evidenza: il tutto è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale
- aggiornabilità: il documento è stato realizzato in modo da essere facilmente aggiornato in base allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze
- Sezione S - Strategia antincendio: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi
- Sezione V - Regole tecniche verticali: reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico
- Sezione M - Metodi: si definisce nel dettaglio la
metodologia di progettazione dell'ingegneria delle sicurezza
antincendio (o progettazione antincendio prestazionale). È
suddiviso in altre 3 sezioni:
- M1 - Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M2 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M3 - Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
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