Prevenzione del rischio sismico edifici: Sbloccati 195 milioni di Euro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione civi...

09/11/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015 è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293 recante “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”.
L’Ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi resi disponibili per l’annualità 2014.

La quota stanziata per il 2014, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
  • studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (16 milioni di euro);
  • interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
  • interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
  • altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,3 milioni di euro).

Per il 2014, come per le annualità precedenti (salvo la prima, relativa al 2010), le Regioni devono attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
Inoltre, come per le annualità 2012 e 2013, anche per il 2014 gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Viene mantenuto il meccanismo di premalità per le unioni di comuni, nelle quali il contributo di cofinanziamento degli studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15% (lo Stato finanzia l’85% degli studi e analisi), come pure viene confermata la possibilità per le Regioni di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza, individuando in uno o più comuni o unioni di comuni tre edifici strategici che assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che aderiranno potranno finanziare in tali comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi della CLE senza obbligo di cofinanziamento (contributo a totale carico dello Stato).
Queste le principali novità introdotte dall’Ordinanza n. 293:
  • gli studi di MS di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio o della circoscrizione;
  • lo stato di attuazione degli interventi previsti dall’ordinanza verrà monitorato attraverso l’attribuzione a tutti i comuni, al termine delle attività, di una classe, comunicata dalle Regioni al Dipartimento.

Gli interventi previsti dall’Ordinanza n. 293, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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