Prevenzione incendi: Circolare dei VVFF sulle gallerie stradali lunghe più di 500 metri
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 16510 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “DPR 151/11 Attività n...
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 16510 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “DPR 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici – Indirizzi applicativi” con cui , che fornisce degli indirizzi applicativi per il personale del CNVVF che dovesse trovarsi in presenza di gallerie stradali in esercizio più lunghe di 500 metri, sia nell'ambito degli ordinari controlli di prevenzione incendi che nell'ambito dell'attività di vigilanza ispettiva.
Ricordiamo che Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A e che tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).
Nella circolare è, poi, evidenziato, in via preliminare, che la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio applicabili per le infrastrutture stradali che appartengono alla rete TEN, per le quali, pur applicandosi la disciplina dall'art. 4 del DPR 151/11, risulta preminente, sia in termini procedurali che tecnici, l'aspetto autorizzatorio nonché l'opera di controllo e vigilanza che il D.lgs. 264/06 pone in capo alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'art. 4 dello stesso D.lgs 264/06.
Per le gallerie in esercizio della rete TEN e
non ancora conformi ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06, i
termini di raccordo tra gli adempimenti procedurali previsti dal
DPR 151/11 e dal D.lgs 264/06 sono stati chiariti dalle
circolari n. 1 del 29.01.2013 e n. 2 del
12.04.2016 che, in sostanza, hanno evidenziato che il
termine fissato dalla legge per la presentazione della SCIA di cui
all'art. 4 del DPR 151/11 è sei mesi dopo la scadenza temporale
prevista per gli adeguamenti tecnici di cui all'allegato II del
D.Igs 264/06 (la data riportata dal comma 7 dell'art. 10 è il
30.04.2019).
Inoltre, come già riportato nella Circolare DCPREV 14724
del 26,11.2012, ai fini degli adempimenti di cui DPR
151/2011, l'asseverazione a firma di tecnico abilitato, a corredo
della SCIA dì cui all’art. 4 del medesimo decreto, deve attestare
la conformità della galleria appartenente alla rete TEN ai
requisiti di prevenzione incendi contenuti nel D.lgs 5 ottobre
2006, n. 264.
Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti
non appartenenti alla rete TEN, il termine di
presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è stato
prorogato da vari interventi legislativi che si sono succeduti nel
corso del tempo e, da ultimo, sono stati fissati dall'articolo 7
dalla legge n. 134/2012 che, tra l'altro, prevede che "...gli
adempimenti amministrativi stabiliti dal …regolamento sono
espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli
adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55,
comma l-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1, convertito,
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27" (il termine dei
sei mesi decorre dal 30 aprile 2019).
In allegato la Circolare n. 16510 del 31 ottobre 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare VVFF 31/10/2019, n. 16510IL NOTIZIOMETRO