Prevenzione incendi: Procedure più rapide anche per le autorimesse
Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 21 febbraio 2017 recante “Approvazione di norme tecn...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 21 febbraio 2017 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Costituisce parte integrante del decreto in argomento l’allegato 1 che contiene le regole tecniche verticali relative alle autorimesse. Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, il 2 aprile 2017.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 metriquadrati di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione. Le nuove norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno dell’1 febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002. È necessario, altresì, precisare che il decreto 21 febbraio 2017 riporta all’articolo 3 alcune modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni
La regola tecnica verticale allegata al decreto reca norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti le attività di autorimessa con superficie superiore a 300 metriquadrati con la precisazione che ai fini della regola tecnica verticale, non sono considerate autorimesse:
- a) aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcamento;
- b) spazi destinati all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell'area.
È necessario, altresì, precisare che il decreto 21 febbraio 2017 riporta all’articolo 3 alcune modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni.
In allegato il testo integrale del decreto 21 febbraio 2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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