Prezzo chiuso: Tasso inflazione reale e programmato anno 2015
Sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 4 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 marzo 2016 recante "Di...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 4 aprile scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 marzo 2016 recante "Differenze percentuali tra
tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per
l'anno 2015."
Nel decreto è stato pubblicato lo scostamento in punti percentuali
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmata per l'anno 2015 e tale scostamento è risultato
nullo.
Per quanto concerne gli anni dal 1993 al 20011 le differenze
percentuali sono le seguenti:
- anno 1993 scostamento +0,7 %;
- anno 1994 scostamento +0,4 %;
- anno 1995 scostamento +1,2 %;
- anno 1996 scostamento +0,4 %;
- anno 1997 scostamento -0,8 %;
- anno 1998 scostamento +0,0 %;
- anno 1999 scostamento +0,3 %;
- anno 2000 scostamento +0,3 %;
- anno 2001 scostamento +1,0 %;
- anno 2002 scostamento +0,7 %;
- anno 2003 scostamento +1,1 %;
- anno 2004 scostamento +0,3 %;
- anno 2005 scostamento +0,1 %;
- anno 2006 scostamento +0,3 %;
- anno 2007 scostamento -0,3 %;
- anno 2008 scostamento +1,5 %;
- anno 2009 scostamento nullo;
- anno 2010 scostamento +0,1 %;
- anno 2011 scostamento +0,7% ;
- anno 2012 scostamento +1,5 %;
- anno 2013 scostamento nullo;
- anno 2015 scostamento nullo.
Ricordiamo che il Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del Codice
dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) deve emanare entro il 31
marzo di ogni anno il decreto di rilevamento dello
scostamento tra inflazione programmata e reale e che per i lavori
pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile e che per
gli stessi si applica il "prezzo chiuso",
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione
programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei
prezzi, ricordiamo il disposto degli articoli 133, commi 4,
5, e 6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è
previsto che qualora il prezzo dei singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di
presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme
relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori.
In riferimento, poi, al terzo decreto correttivo del Codice dei
contratti (Decreto legislativo 11 settembre 2008), ricordiamo che
nello stesso, all'articolo 1, comma 1, lettera gg) vengono aggiunti
all'articolo 133 del Codice dei contratti, i commi 3-bis e 6-bis
con i quali viene precisato che, a pena di decadenza, l'appaltatore
deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di applicazione
del prezzo chiuso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto
ministeriale di rilevamento di cui al comma 3 dell’articolo 133 del
Codice dei contratti. Per quanto concerne, poi, la compensazione
relativa ai singoli materiali, prevista all'articolo 133, commi 4,
5 e 6 del Codice dei contratti, con il nuovo comma 6-bis viene
precisato che, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare
alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto ministeriale di rilevazione dei
prezzi di cui al comma 6 dell’articolo 133 del Codice dei
contratti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto 24 marzo 2016IL NOTIZIOMETRO