Prima casa, il trasferimento successivo dell'attività lavorativa dove è ubicato l'immobile non è requisito per godere dell'agevolazione
Il trasferimento dell'attività lavorativa in un momento successivo all'acquisto dell'abitazione non costituisce condizione sufficiente per godere delle agevo...
Il trasferimento dell'attività lavorativa in un momento successivo
all'acquisto dell'abitazione non costituisce condizione sufficiente
per godere delle agevolazioni previste per la "prima casa". Lo ha
affermato la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 17597/2012,
respingendo il ricorso contro la commissione tributaria che aveva
rilevato come al momento dell'acquisto di un immobile, il
contribuente non svolgeva ancora la propria attività professionale
nel comune dell'immobile acquistato e dunque non aveva le
condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni "prima
casa".
I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della "prima casa" compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o ve la stabilisca entro diciotto mesi dalla data di acquisto o se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività professionale. Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce requisito per il godimento dell'agevolazione.
La Cassazione ha ricordato il principio per il quale, in tema di imposta di registro, ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilità o da trasferire nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessun rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, se questa è in contrasto con il dato anagrafico.
I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della "prima casa" compete se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o ve la stabilisca entro diciotto mesi dalla data di acquisto o se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività professionale. Il trasferimento dell'attività lavorativa dell'acquirente nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato in un momento successivo all'acquisto, non costituisce requisito per il godimento dell'agevolazione.
La Cassazione ha ricordato il principio per il quale, in tema di imposta di registro, ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilità o da trasferire nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessun rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, se questa è in contrasto con il dato anagrafico.
A cura di Ilenia
Cicirello
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