Principio di rotazione dei commissari di gara: quegli inciampi che non possiamo permetterci nella gestione dei fondi UE
La sentenza del Tar Toscana 18.11.2020, n. 1441 teorizza l'opportunità che le amministrazioni prevedano criteri di rotazione dei commissari delle gare d'appalto
Commissari di gara e principio di rotazione: è un argomento che è stato recentemente trattato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 1441 del 18 novembre 2020 sul quale abbiamo pubblicato l'articolo Nomina commissari di gara e principio di rotazione: le linee guida ANAC sono giuridicamente vincolanti?
Commissari di gara e principio di rotazione: una sentenza che depotenzierà le amministrazioni?
Una sentenza molto particolare sulla cui rotazione dei commissari di gara il TAR ha affermato che tale principio è previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ma è stato poi sospeso dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). Ma ha anche affermato che "questo principio ha necessità di essere configurato nella sua dimensione operativa, in specie con riferimento alla durata temporale della preclusione di chi ha fatto parte della Commissione a far parte di altra Commissione in successiva procedura. In tal quadro può essere fatto riferimento a quanto disposto dalla deliberazione dell'Anac (la numero 620 del 2016), che prevede che il commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina. Infatti con riferimento a questo specifico aspetto (rotazione) vi è un fondamento nella normativa primaria allo specifico principio, la disciplina Anac assumendo quindi valore orientativo rispetto alla concreta operatività del dato normativo primario ritiene il Collegio che il suddetto termine biennale risulti congruo".
Commissari di gara e principio di rotazione: le considerazioni di Luigi Oliveri
L'argomento è stato commentato sul suo Blog da Luigi Oliveri di cui ne riportiamo di seguito le sue considerazioni.
La sentenza del Tar Toscana, Sezione II, 18.11.2020, n. 1441 teorizza l'opportunità che le amministrazioni prevedano criteri di rotazione dei commissari delle gare d'appalto.
E' una pronuncia che rappresenta esattamente gli ostacoli normativi e giurisprudenziali frapposti alla gestione ed allo spazio discrezionale organizzativo che essa richiede. La sentenza è l'ennesima ingerenza nell'organizzazione, in nome di principi, come quello della "rotazione" impugnati come anfore per le libagioni in onore degli dei da parte delle vestali: qualcosa di sacrale, rituale. Come tale, imposto, irreale, lontano dalla realtà.
La rotazione dei commissari è prevista solo ed esclusivamente nell’ambito del funzionamento del sistema di scelta dall’albo, previsto dall’articolo 77, comma 2, del codice dei contratti.
Un sistema farraginoso e bizantino, che determina ulteriori inciampi operativi nella già complicatissima sequenza per gestire i contratti, influenzato dalla pressione delle lobby dei professionisti, che hanno sgomitato in tutti i modi per ottenere spazio per incarichi dalle PA nelle commissioni, estromettendo le professionalità interne.
Strano che si parli sempre della valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici, ma poi prevalgono o sospetti preconcetti sulla carenza di terzietà ed imparzialità o necessità di valorizzare il mercato esterno.
Il caso della disciplina delle commissioni di gara è emblematico: il codice ha introdotto un sistema che si basa sulla presunzione, appunto, o di incompetenza o di conflitto di interesse dei dipendenti pubblici, per introdurre un albo di gestione impossibile, con una procedura di estrazione complessa all’inverosimile, corredata da compensi stratosferici.
Una follia normativa, che per fortuna non è ancora entrata in vigore, visto che l’operatività di queste norme è sospesa fino al 31.12.2021.
Che un Tar pensi di poter estendere anche il solo principio di rotazione, proprio solo dell’estrazione da un albo professionale, mentre ancora la norma non è operante è ad un tempo assurdo e imbarazzante.
La giurisprudenza continua ad esprimere interpretazioni volte a creare superfetazioni normative, quasi alla ricerca di un ruolo legislativo, più che di applicazione delle norme.
Ma, così facendo, si contribuisce solo all’ulteriore complicazione della gestione, creando ulteriori ostacoli.
Nelle analisi di chi esprime pensosi “paper” o proposte per dare efficienza all’amministrazione pubblica, manca costantemente un minimo pensiero sia alla necessità di mettere un freno alle tante torri di Babele normative, delle quali la regola per la nomina delle commissioni di gara è l’archetipo, sia per porre un freno all’esondazione continua della giurisprudenza (ma anche delle troppe Autorità). Le gride manzoniane sono ancora troppe e crescono sempre di più. Non se lo può permettere un Paese che intende approfittare dell’occasione del Next Generation UE.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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