Principio di rotazione negli appalti suddivisi per categoria di iscrizione e fasce di importo
Il TAR Basilicata si esprime sull'applicazione del principio di rotazione in caso di elenco fornitori suddiviso per categoria di iscrizione e fasce di importo
Applicazione del principio di rotazione ed elenco fornitori suddiviso per categoria di iscrizione e fasce di importo. Nuovi spunti di riflessione arrivano dalla sentenza del Tar Basilicata 12 febbraio 2021, n. 125 che ci consente di approfondire l'argomento.
Il principio di rotazione nel codice dei contratti
Prima di analizzare la nuova sentenza del TAR, occorre ricordare che il principio di rotazione negli appalti è stato previsto all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) per il quale l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie "avviene (...) nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese".
La novità nella nuova sentenza del TAR
Nel nuovo caso trattato dal TAR per la Basilicata, si è presentato un ricorso avverso l'aggiudicazione in un appalto in cui la stazione appaltante (una centrale di committenza) non ha ritenuto di dover applicare il principio di rotazione. Ricorso non accolto dal TAR e adesso spiegheremo il motivo.
Il motivo del non accoglimento della richiesta può essere rilevato nell’articolo 3 dell’Avviso pubblico della Centrale Unica di Committenza per la formazione dell’Elenco telematico aperto degli operatori economici, interessati ad essere invitati alle gare per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, indette dalla CUC in cui gli appalti di lavori erano stati suddivisi “per categoria di iscrizione e fasce di importo, così come riportate nell’Allegato A”, il quale distingue gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00 fino alla soglia comunitaria di € 5.225.000,00 in 7 fasce tra le quali quelle:
- fino a € 309.000,00, cioè fino all’importo della classifica I ex art. 61, comma 4, DPR n. 207/2010 di € 258.000,00, maggiorato del 20%;
- fino a € 619.000,00, cioè fino all’importo della classifica II di € 516.000,00,
- maggiorato del 20%;
- fino a € 1.239.000,00, cioè fino all’importo della classifica III di € 1.033.000,00, maggiorato del 20%.
Nel caso oggetto del ricorso e della sentenza, si trattava dei due seguenti bandi:
- procedura negoziata per i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche dell’Istituto scolastico con un importo a base di gara era riferibile alla fascia di importo fino a € 619.000,00
- procedura negoziata relativa al ricorso ed alla sentenza con u importo a base di gara riferibile alla fascia di importo fino a € 1.239.000,00.
Si trattava, quindi, di due fasce di importo diverso e l’impresa aggiudicataria di entrambe le gare risultava, comunque, iscritta nell’elenco sia nella fascia degli appalti di lavori fino a € 619.000,00, sia nella fascia di lavori fino a € 1.239.000,00.
Nel caso oggetto del ricorso e della sentenza, i giudici del Tar della Basilicata hanno ritenuto che il principio di rotazione non è stato violato, perché:
- con l’art. 3 dell’Avviso pubblico della Centrale Unica di Committenza pubblicato il 6.5.2019, per la formazione dell’Elenco telematico aperto degli operatori economici, interessati ad essere invitati alle gare per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, indette dalla CUC, gli appalti di lavori sono stati suddivisi “per categoria di iscrizione e fasce di importo, così come riportate nell’Allegato A”;
- l’importo a base di gara della procedura negoziata per i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche dell’Istituto scolastico e della procedura negoziata di cui è causa aggiudicate entrambe ad un’unica impresa si trovavano in due fasce di importo diverso nelle quali risultava inserita l’impresa aggiudicataria.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Basilicata 12 febbraio 2021, n. 125IL NOTIZIOMETRO