Procedimento semplificato Relazione Paesaggistica
Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139 recante "Regolamento...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto scorso è stato
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio
2010, n, 139 recante "Regolamento recante procedimento semplificato
di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità,
a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. "
Con il provvedimento in argomento viene precisato che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco riportato nell'allegato I che contiene 42 tipologie.
Con il Decreto in argomento vengono snellite una serie di attività, attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi.
L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al Decreto. Si tratta di 42 tipologie che, secondo le stime del ministero, dovrebbero abbattere del 75% il totale delle richieste autorizzative che affollano le soprintendenze. Nel dettaglio il citato elenco, comprende, tra l’altro:
Nel caso di procedimento semplificato, per la relazione paesaggistica deve essere utilizzato un modello di scheda di cui al comma 2 dell'articolo 2, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Nella relazione il tecnico abilitato de attestare, altresì. la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, o anche prima, in caso di provvedimento negativo.
L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata, in particolare, ad esempio, in caso di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione locale invierà la pratica al Sovrintendente con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione.
Rilevante il nuovo meccanismo dell'esclusione di qualsiasi silenzio assenso. I tempi predefiniti del procedimento sono corredati da specifiche sanzioni a carico dei funzionari e dei dirigenti, con responsabilità disciplinari e dirigenziali, che incidono sulle retribuzioni di risultato. Inoltre, il cittadino può adire immediatamente il giudice amministrativo ed ottenere, con procedura accelerata una pronuncia che accerti il proprio diritto e gli eventuali danni.
Con il provvedimento in argomento viene precisato che sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco riportato nell'allegato I che contiene 42 tipologie.
Con il Decreto in argomento vengono snellite una serie di attività, attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi.
L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al Decreto. Si tratta di 42 tipologie che, secondo le stime del ministero, dovrebbero abbattere del 75% il totale delle richieste autorizzative che affollano le soprintendenze. Nel dettaglio il citato elenco, comprende, tra l’altro:
- l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee "A" del Dm n. 1444 del 1968);
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
- gli interventi sui prospetti degli edifici esistenti quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
- gli interventi sulle finiture esterne con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- la realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica dì cornicioni, ringhiere, parapetti ; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso ; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde ; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli ; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari ; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art . 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art . 136, comma 1, lettere a), b) e e) del Codice);
- gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali;
- gli interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi);
- gli interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri);
- l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall'articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice;
- l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee "A" e alle aree vincolate previste nel Codice).
Nel caso di procedimento semplificato, per la relazione paesaggistica deve essere utilizzato un modello di scheda di cui al comma 2 dell'articolo 2, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Nella relazione il tecnico abilitato de attestare, altresì. la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, o anche prima, in caso di provvedimento negativo.
L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata, in particolare, ad esempio, in caso di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione locale invierà la pratica al Sovrintendente con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione.
Rilevante il nuovo meccanismo dell'esclusione di qualsiasi silenzio assenso. I tempi predefiniti del procedimento sono corredati da specifiche sanzioni a carico dei funzionari e dei dirigenti, con responsabilità disciplinari e dirigenziali, che incidono sulle retribuzioni di risultato. Inoltre, il cittadino può adire immediatamente il giudice amministrativo ed ottenere, con procedura accelerata una pronuncia che accerti il proprio diritto e gli eventuali danni.
A cura di Paolo
Oreto
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