Procedure Standardizzate e Valutazione dei rischi: in Gazzetta il decreto interministeriale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato pubblicato un comunicato del Ministero del Lavoro recante "Recepimento delle procedure standardiz...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato
pubblicato un comunicato del Ministero del Lavoro recante
"Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del
medesimo decreto legislativo".
Nel comunicato viene reso noto che "in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le procedure standardizzate (allegate) sono state approvate lo scorso 16 maggio e ricordiamo che l'attuale versione delle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti:
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
In allegato il decreto interministeriale con le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel comunicato viene reso noto che "in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le procedure standardizzate (allegate) sono state approvate lo scorso 16 maggio e ricordiamo che l'attuale versione delle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti:
- la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;
- la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
- il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
- dopo aver descritto l'attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
- il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
In allegato il decreto interministeriale con le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
A cura di Gabriele
Bivona
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