Prodotti da costruzione: Sulla Gazzetta il dlgs per l'adeguamento al regolamento UE n. 305/2011
Sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante “Adeguamento della normativa nazi...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”. Il provvedimento che entrerà in vigore il 9/08/2017 è costituito da 31 articoli inseriti nei seguenti 6 Capi:
- Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-6)
- Capo II - Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (art. 7)
- Capo III - Organismi notificati (artt. 8-14)
- Capo IV - Proventi e tariffe (art. 15)
- Capo V - Controllo, vigilanza e sanzioni (artt. 16-23)
- Capo VI - Disposizioni finali e transitorie ( artt. 24-31)
e dai seguenti allegati:
- Allegato A - Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica
- Allegato B - Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
- Allegato C - Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
- Allegato D - Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività
Il provvedimento mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.
Sempre a questo scopo, è stato istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
Con l’articolo 20 del provvedimento viene introdotto un sistema di sanzioni, controlli e vigilanze sul mercato dei prodotti edili al fine di garantire la necessaria tutela del settore della produzione dei materiali. Nel quadro legislativo nazionale sono state introdotte sanzioni amministrative e penali estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei prodotti industriali destinati all’edilizia. Filiera che comincia dal fabbricante del prodotto, e poi a seguire, l’importatore, il distributore, l’impresa di costruzione, il direttore dei lavori, l’operaio esecutore, il collaudatore, organismi e laboratori di parte terza per la certificazione dell’origine dei materiali e il corretto impiego dei materiali. Per i casi più gravi, in caso di depotenziamento, scambio di materiali diversi dal progetto, o in caso di cedimento strutturale e incendio, sono previste segnalazioni alla magistratura e il ricorso a pene detentive.
Nel decreto legislativo, le sanzioni, oltre che per il fornitore e l’esecutore dei lavori, riguardano anche il progettista, che se sceglie di usare materiali e prodotti da costruzione non conformi al Regolamento UE 305/2011, rischia anche l’arresto. All’inizio il decreto concentrava quasi tutti gli adempimenti sul fabbricante, ma la Commissione Territorio del Senato aveva chiesto e ottenuto, anche l’inserimento dei progettisti tra i possibili responsabili di dolo per erronea progettazione.
Nel comma 2 dell’articolo 20 è stabilito che il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi al regolamento UE debba essere punito con una sanzione da 2.000 a 12.000 euro. E se la prescrizione non conforme riguarda prodotti e materiali strutturali o antincendio, la sanzione passa da 5.000 euro a 25.000 euro, con il professionista che può essere punito con l’arresto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106IL NOTIZIOMETRO